Iva - eliminazione barriere architettoniche
L’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4% è limitata alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto finalizzati alla realizzazione di opere volte a superare o rimuovere barriere architettoniche.
Suggerimento n. 427/66 del 1° settembre 2025
Con Risposta n. 212 del 19 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4% in tema di cessione di beni con posa in opera accessoria.
In particolare, nel caso specifico, il dubbio interpretativo dell’istante riguarda l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata del 4% alla fornitura con posa in opera di infissi dotati dei requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento per il superamento o eliminazione delle barriere architettoniche.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ricorda che, dal tenore letterale del numero 41-ter, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, sono assoggettate ad aliquota del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Dunque, la norma limita l’agevolazione alle prestazioni di servizi derivanti dai contratti di appalto finalizzati all’adeguamento degli edifici alle prescrizioni tecniche contenute nella Legge 9 gennaio 1989 n. 13.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4% occorrono due elementi:
- la presenza delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa relativa all’eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (D.M. 236/1989);
- che si tratti di prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.
In merito ai criteri che consentono di distinguere tra cessione di beni con posa in opera e prestazioni di servizi, l’Agenzia delle Entrate ha, dunque, chiarito che, nelle ipotesi in cui siano realizzate sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorre fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare. In linea di principio, la distinzione tra contratto di vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti.
In assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a realizzare un quid novi rispetto all’ordinaria serie produttiva, deve qualificarsi come contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, finissi ecc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti.