Invitalia - Bando Impresa Sicura - Rimborso per acquisto di dispositivi di protezione individuale

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ha reso noto il Bando che eroga risorse economiche alle imprese per l’acquisito di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Suggerimento n. 362/73 del 5 maggio 2020


A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, il Bando definisce, in attuazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto c.d. “Cura Italia”, i criteri e le modalità di riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di DPI.

Premesso che il Bando si avvale di un finanziamento complessivo di euro 50.000.000 e che dall’11 al 18 maggio è possibile prenotare il rimborso, evidenziamo di seguito gli aspetti più importanti del Bando:

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso rispettino i seguenti requisiti:

 a) regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
 b) sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
 c) nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.



SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

In particolare:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;

- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;

- dispositivi per protezione oculare;

- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;

- calzari e/o sovrascarpe;

- cuffie e/o copricapi;

- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;

- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

 

Le predette spese devono:

 a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
 b) essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
 c) essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
 d) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

 

Le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.

 

RIMBORSO

Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.

L’impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto di DPI.

 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo tre fasi:

 

1) PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO

Le imprese interessate possono inviare, attraverso lo sportello informatico, raggiungibile nella pagina dedicata a www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus, una prenotazione del rimborso, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.

Lo sportello informatico assegnerà alle prenotazioni pervenute l’orario di arrivo registrato dai sistemi informatici predisposti dall’Agenzia. Al termine della procedura di prenotazione, l’impresa visualizzerà un messaggio che attesta il predetto orario di arrivo della prenotazione, nonché il relativo codice identificativo.

 Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso.

 

2) PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO CRONOLOGICO DELLE PRENOTAZIONI DEL RIMBORSO

Entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso, nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura" è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della richiesta.

La pubblicazione sul sito dell’Agenzia del suddetto elenco costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell’esito connesso all’invio delle prenotazioni.

I soli soggetti la cui prenotazione è collocata in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso sono ammessi a procedere alla compilazione della domanda di rimborso.

 

3) COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO

Le imprese la cui prenotazione risulta collocata, nell’elenco di cui alla fase 2, in posizione utile devono compilare la domanda di rimborso attraverso la procedura informatica dedicata.

Le imprese sono tenute a presentare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso redatta attraverso la procedura informatica e contenente le informazioni indicate nell’apposito modello a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020.

Alla predetta domanda deve essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli acquisti di DPI e relative evidenze di pagamento.

L’accesso alla procedura informatica è riservato al legale rappresentante/titolare dell’impresa proponente, come risultante dal Registro delle imprese e prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.

 

L’iter di presentazione della domanda di rimborso è articolato nelle seguenti fasi:

  1. accesso alla procedura informatica;
  2. immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
  3. generazione del modulo di domanda in formato “pdf”, contenente le informazioni e i dati forniti dal proponente, e apposizione della firma digitale;
  4. caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio di un’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, con indicazione della data e dell’ora di presentazione.

La procedura informatica, a seguito della compilazione della richiesta, riporterà, altresì, nell’ambito della medesima richiesta, l’importo massimo rimborsabile cui ha diritto l’impresa.

L’Agenzia, entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso; tale pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell’esito connesso alle richieste di rimborso.

 

EROGAZIONE DEL RIMBORSO

Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, l’Agenzia procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso.

                       

CONTROLLI

Dopo l’erogazione del rimborso, sono possibili controlli, anche d’ufficio, al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Bando, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all’ammissione e all'erogazione del rimborso o indicati nel provvedimento di ammissione al rimborso.

 

 


Referenti

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Tags: Coronavirus