Interventi di miglioramento sismico finanziabili nei Comuni

Approvati i criteri regionali per individuare gli interventi prioritari finanziabili dai Comuni per la realizzazione di opere strutturali per la prevenzione del rischio sismico

Importante | Suggerimento n.372/74 del 25 luglio 2017


Con l’approvazione della Delibera di Giunta Regionale 30 giugno 2017, n. X/6824, recante gli “Interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici e rilevanti, in attuazione dell’ordinanza del capo del dipartimento di protezione civile n. 344/2016 (art. 2, comma 1, lettera b) - Criteri per l’individuazione degli interventi prioritari nelle zone a maggior rischio sismico”, la Regione Lombardia ha dato attuazione a quanto disposto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344/2016.

Tale provvedimento ha previsto la concessione di contributi per realizzare gli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume un rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

 

Entità delle risorse

Le risorse assegnate ai Comuni situati in Lombardia ammontano a 1.420.804,42 € e la stessa Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344/2016 demanda alla Regione la definizione dei criteri per la selezione degli interventi a cui concedere il contributo, calcolato ai sensi degli articoli 8 e 10 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344/2016, che individua il costo convenzionale dell’intervento.

 

Interventi ammissibili a contributo

Saranno ammessi al contributo, con il seguente ordine di priorità, gli interventi di prevenzione del rischio sismico relativi a:

a) sedi di amministrazioni comunali, di proprietà delle stesse, ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione delle emergenze, individuate dai Piani di Emergenza Comunali;

b) edifici, strutture e opere di proprietà delle amministrazioni comunali, che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e che risultano individuate dai Piani di Emergenza Comunali;

c) edifici, strutture e opere di proprietà pubblica, purché dotati di valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio oggetto dell’intervento, che assumono un rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e che risultano individuate dai piani di emergenza comunali;

d) prevenzione del rischio sismico di edifici e opere di interesse strategico in Comuni non compresi nell’allegato 7 dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.344/2016, purché dotati dell’indagine di microzonazione sismica sull’intero territorio comunale, nonché di studi relativi alla risposta sismica locale, che permettano di individuare le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza.

 

È stato stabilito che, nel rispetto di tale ordine di priorità, sia favorita la realizzazione delle opere per le quali:

- il progetto definitivo ed esecutivo delle opere sia coerente con i risultati della valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio oggetto dell’intervento, nonché dei relativi parametri tecnici di pericolosità, in linea con il raggiungimento degli indicatori di rischio sismico attesi e con gli obiettivi di prevenzione del rischio sismico;

- siano stati eseguiti gli studi di microzonazione sismica per l’intero territorio comunale;

- siano stati assolti gli obblighi di cui alla L.R. n. 33/2015 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” e in particolare, per i Comuni in zona sismica 3, sia stata effettuata la comunicazione di deposito sismico e, per i Comuni in zona sismica 2, sia stata presentata l’istanza di autorizzazione e richiesto il parere regionale, ove previsto.

 

Assegnazione delle risorse

Le risorse saranno comunque destinate prioritariamente alla realizzazione degli interventi relativi agli immobili destinati a sede dell’Amministrazione Comunale di proprietà delle stesse, per i quali è possibile concedere un contributo non inferiore all’80% del contributo massimo erogabile, di cui agli articoli 8 e 10 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344/2016.

Eventuali risorse residue saranno destinate alla realizzazione degli altri interventi, per i quali il contributo massimo erogabile sia pari al 60% del contributo massimo.

 

Con successivo provvedimento regionale sarà predisposta la modulistica tecnica per la presentazione dei progetti e saranno definite le procedure di selezione dei progetti presentati.

 


Referenti

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Tags: Edilizia