INPS - Versamento dei contributi sospesi per COVID-19 - Ulteriori proroghe ed indicazioni

L’Istituto ha fornito ulteriori indicazioni, prorogando i termini entro i quali è possibile effettuare i pagamenti relativi ai contributi sospesi ed inviare i codici di sospensione.

Suggerimento n. 826/170 del 28 ottobre 2020


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 591/2020, n. 685/2020, n. 691/2020 e n. 774/2020, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 3882/2020, è nuovamente intervenuto sul tema della trasmissione dell’istanza di sospensione e del pagamento dei contributi sospesi a seguito dell’emergenza COVID-19.

L’Istituto, nel ribadire la scadenza del 30 ottobre 2020 quale data ultima entro cui inviare l’istanza di sospensione dei contributi, ha prorogato al prossimo 30 ottobre anche il termine di versamento delle prime due rate (corrispondenti complessivamente al 25% dei contributi dovuti e originariamente fissate al 16 settembre e al 16 ottobre scorsi), per i datori di lavoro che abbiano optato per la rateizzazione del 50% dei contributi dovuti entro il 31 dicembre 2020.

Inoltre, per i medesimi datori di lavoro è previsto che il restante 25% possa essere versato entro il 31 dicembre 2020, superando così la precedente disposizione che prevedeva come termini di pagamento il 16 novembre e il 16 dicembre 2020.

Il rispetto dei termini sopra riportati è condizione necessaria per accedere, come stabilito dall’articolo 97 del D.L. 104/2020, alla rateizzazione del restante 50% in 24 rate mensili, con versamento della prima quota a decorrere dal 16 gennaio 2021.

Per quel che concerne la trasmissione dei flussi Uniemens con l’indicazione dei corretti codici di sospensione, il messaggio 3882/2020 concede alle aziende, che avranno già provveduto al versamento delle rate scadute, di inviare i flussi entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio stesso, quindi entro il prossimo 22 novembre.

Le imprese che abbiano necessità di presentare un'istanza di dilazione amministrativa, che comprenda anche i mesi nei quali era stato indicato il codice di sospensione dei contributi, devono reinviare i flussi Uniemens (denuncia aziendale) eliminando gli importi sospesi ed i codici di sospensione; per tali denunce verrà mantenuto il 16 settembre 2020 come scadenza legale del pagamento.


Referenti

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Tags: Coronavirus