INPS - Sospensione dei contributi in scadenza nel mese di dicembre 2020 - Istruzioni operative

L’INPS ha emanato le indicazioni operative per fruire della sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dal decreto legge n. 157/2020 (c.d. Decreto Ristori quater) a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Suggerimento n. 953/197 del 16 dicembre 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 926/2020, per comunicare che l’INPS, con circolare n. 145/2020, ha illustrato le indicazioni in ordine all’applicazione del decreto legge n. 157/2020 (entrato in vigore lo scorso 30 novembre) che ha introdotto la sospensione dei versamenti contributivi che scadono nel mese di dicembre 2020.

Con riferimento alle ipotesi che potrebbero interessare le imprese associate, fatte salve le istruzioni operative che saranno rese note da un apposito messaggio con riferimento alle diverse Gestioni interessate, si segnala che possono beneficiare della sospensione dei contributi relativi a dicembre 2020:

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i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157/2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

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i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019, a prescindere dalla diminuzione del fatturato.

L'Istituto precisa che non sono sospesi gli adempimenti informativi (denuncia UNIEMENS), ma unicamente i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS medesimo.

I contributi sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

L'INPS, infine, ricorda che le somme già versate non possono essere oggetto di rimborso.


Referenti

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Tags: Coronavirus