INPS - Rapporto tra indennita’ di malattia ed integrazioni salariali - Chiarimenti

L’Istituto ha confermato la disciplina amministrativa in vigore relativa al rapporto tra indennità di malattia ed integrazioni salariali anche in deroga.

Suggerimento n. 361/72 del 5 maggio 2020


L’INPS, con messaggio n. 1822/2020, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alla corretta definizione del rapporto intercorrente tra i trattamenti di integrazione salariale anche in deroga e l’indennità di malattia, ha riassunto le disposizioni vigenti in materia, confermando la disciplina amministrativa già in vigore.

Ricordiamo che l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015 stabilisce che “Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

Ciò premesso, l’INPS, dopo aver ricordato che le indicazioni relative alla disciplina in oggetto erano già contenute nella circolare n. 197/2015 - che a sua volta riportava un analogo orientamento già espresso nella circolare n. 82/2009 (v. nostro Suggerimento n. 292/2009) - ha ritenuto di riconfermare tali indicazioni, in considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi, distinguendo tra sospensione dell’attività lavorativa e riduzione della stessa.

Di seguito riepiloghiamo, quindi, i criteri da applicare nelle varie ipotesi di coincidenza tra sospensione dal lavoro e malattia.

 1. Insorgenza della malattia dell’operaio o dell’impiegato durante la sospensione dal lavoro (CIGS a 0 ore o CIGO a 0 ore):
  - in tal caso, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali; l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia
 2. Insorgenza della malattia dell’operaio o dell’impiegato prima dell’inizio della sospensione dal lavoro (CIGS a 0 ore o CIGO a 0 ore):
  - se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGS o CIGO dalla data di inizio della sospensione;
  - qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, egli continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione, ovvero del trattamento economico di malattia contrattualmente dovuto.

 

Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa (cassa integrazione a orario ridotto), prevale l’indennità economica di malattia.

Le medesime regole si applicano, in via analogica, alla cassa integrazione in deroga.

Non essendo intervenute modifiche alla disciplina sopra illustrata, la stessa continua ad applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale ordinaria ed in deroga intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID-19.

 

 


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