INPS - Nuove indicazioni per la gestione delle variabili retributive nel flusso UniEmens

L’Istituto fornisce una sintesi delle modalità per la gestione, nelle denunce aziendali, delle variazioni nella misura della retribuzione imponibile connesse a particolari situazioni verificatesi nel corso del mese, nonché nuove indicazioni operative relative a tali modalità.

Suggerimento n.19/5 del 7 gennaio 2019


Come noto (v. da ultimo, il nostro Suggerimento n. 13/2018), l’INPS, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il decreto ministeriale 7 ottobre 1993, ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro, qualora nel corso del mese intervengano elementi od eventi che comportino variazioni nella misura della retribuzione imponibile, di tenere conto di tali variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di detti fattori, fatta salva nell'ambito di ciascun anno solare la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Con la recente circolare n. 106/2018, l’Istituto ha provveduto a riepilogare le varie indicazioni operative emanate negli anni per l’applicazione della sopra citata delibera, anche in relazione al fondamentale passaggio da un sistema in cui le denunce retributive erano annuali e la determinazione del dovuto mensile era operata nel DM10 dal datore di lavoro sulla sommatoria dell’imponibile aggregato per categorie di lavoratori, ad un diverso sistema, quello EMens e poi UniEmens, in cui le operazioni compensatorie hanno iniziato ad avere riverbero immediato ed obbligatorio nella compilazione della corrispondente denuncia del mese.

Con tale ultimo sistema, la connessione tra imponibile e mese riferiti alla variabile è risultata essenziale nonché immediatamente visibile sia in ordine agli importi, sia in ordine ai lavoratori interessati dalle operazioni compensatorie.

Per tale motivo, l’INPS ha ritenuto, a partire da ottobre 2009, di dover tipizzare le variabili e di introdurre nel flusso UniEmens un apposito elemento (<VarRetributive>), mediante il quale il datore di lavoro fornisce all’Istituto le indicazioni relative alla variabile retributiva, al fine di poter dare attuazione alla necessità di garantire la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno e quella soggetta a contribuzione.

Pertanto, anche a seguito delle nuove indicazioni fornite dall’Istituto nella citata circolare n. 106/2018, la situazione delle causali e del loro funzionamento è, da gennaio 2019, la seguente.

 - Gli elementi o eventi che vengono considerati “variabili” sono:
    - compensi per lavoro straordinario;
    - indennità di trasferta o diaria;
    - indennità economica di malattia o di maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
    - indennità riposi per allattamento;
    - giornate retribuite per donatori di sangue;
    - riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
    - permessi non retribuiti;
    - astensioni dal lavoro;
    - indennità per ferie non godute o ROL;
    -  congedi matrimoniali;
    - integrazioni salariali (non a zero ore);
    - indennità di cassa;
    - prestiti ai dipendenti;
    - congedi parentali in genere.
   
 - Qualora detti eventi o elementi comportino variazioni in aumento o in diminuzione dell’imponibile nel periodo di competenza compreso tra gennaio e novembre, il datore di lavoro dovrà tener conto dei predetti eventi o elementi in occasione della denuncia del mese successivo, senza utilizzare le variabili.
   
  Laddove invece la variazione della retribuzione imponibile sia di competenza del mese di dicembre, il datore di lavoro dovrà evidenziare le variabili nell’ambito dell’elemento <VarRetributive> nelle denunce di gennaio o febbraio dell’anno successivo.
  Ricordiamo che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del successivo mese di gennaio (cfr., da ultimo, circolare INPS n. 123/2018, paragrafo 3).
   
- La circolare n. 106/2018 precisa, infine, che le variabili “Ferie” e “ROL” sono utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti al godimento di ferie e ROL precedentemente assoggettati a contribuzione previdenziale, dovrà avvalersi della regolarizzazione.

 

Da notare che alla circolare n. 106/2018 è allegato il riepilogo delle istruzioni dell’Istituto in tema di compilazione del flusso UniEmens in presenza di variabili retributive.


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