INPS - Massimali mensili C.I.G. dal 1° gennaio 2021

L’Istituto ha reso noto che, per l'anno 2021, sono confermati i massimali, utili per il calcolo della Cassa integrazione guadagni, in vigore per l’anno scorso.

Suggerimento n. 72/15 del 25 gennaio 2021


L’INPS, con circolare n. 7/2021, ha confermato, con decorrenza 1° gennaio 2021, i massimali mensili di integrazione salariale e la retribuzione mensile di riferimento per l’individuazione del massimale applicabile, relativi ai periodi di sospensione o di riduzione di orario effettuati dalla medesima data, già indicati nell’analoga comunicazione dello scorso anno (v. nostro Suggerimento n. 83/2020), non essendo intervenuta alcuna variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per quanto riguarda il procedimento da seguire per la determinazione degli importi di integrazione salariale da corrispondere ai lavoratori interessati, rimandiamo alle dettagliate istruzioni contenute nell’allegato 1 della circolare INPS n. 197/2015 (v. nostro Suggerimento n. 531/2015).

Ai fini del raffronto con il massimale, ricordiamo che l’integrazione salariale è pari al 75,328% della retribuzione utile per il calcolo della C.I.G..

Per comodità delle imprese, riportiamo di seguito i massimali mensili in vigore dal 1° gennaio 2021, al lordo e al netto della quota di riduzione del 5,84%, determinata ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 41/1986 e dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006 (finanziaria per l’anno 2007).

 

Massimali per eventi meteorologici del settore edile

  • Lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari ad euro 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 1.197,82 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro 1.127,87;
  • lavoratori con retribuzione mensile superiore ad € 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 1.439,66 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro 1.355,58.

 

Massimali per eventi determinati da mancanza di lavoro

  • Lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari ad euro 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 998,18 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro 939,89;
  • lavoratori con retribuzione mensile superiori ad € 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 1.199,72 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro 1.129,66.

 

Per la determinazione dei massimali mensili di integrazione salariale e della retribuzione mensile di riferimento per l’individuazione del massimale applicabile in relazione al singolo lavoratore interessato, la circolare INPS n. 197/2015 fa riferimento alle ore lavorabili: per comodità delle imprese, provvediamo a riportare di seguito il prospetto recante le ore lavorabili in ogni mese dell’anno 2020.

ANNO 2021

ORE LAVORABILI (*)

Gennaio

168

Febbraio

160

Marzo

184

Aprile

176

Maggio

168

Giugno

176

Luglio

176

Agosto

176

Settembre

176

Ottobre

168

Novembre

176

Dicembre

184

(*)

Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica.

Il numero delle ore lavorabili per ciascun mese andrà utilizzato sia per il calcolo della retribuzione mensile utile ai fini dell’individuazione del massimale da applicare per gli operai, sia per ottenere i divisori variabili mensili, validi per operai, impiegati e quadri - calcolati sulla base di 40 ore settimanali distribuite sui cinque giorni lavorativi - utili per l’individuazione del massimale orario nel caso di ricorso all’intervento della C.I.G. ordinaria per periodi inferiori al mese.

Ricordiamo che la normativa prevede la corresponsione del trattamento di integrazione in misura pari all’importo del massimale qualora, confrontando tale valore con quello ottenuto applicando alla retribuzione utile per il calcolo dell’integrazione la percentuale del 75,328 (80%-5,84%), quest’ultimo importo risulti superiore al primo.

 

C.I.G. IMPIEGATI E QUADRI: DICHIARAZIONE NUMERO DIPENDENTI

Ricordiamo che l’aliquota contributiva relativa alla C.I.G. ordinaria per impiegati e quadri varia in relazione al numero medio di dipendenti in forza nell’anno civile precedente: 1,70% qualora il numero medio degli addetti sia inferiore o pari a 50 unità, 2,00% se superiore (v. nostro Suggerimento n. 24/2016).

Qualora l’impresa, al fine della determinazione dell’aliquota del contributo dovuto, abbia già trasmesso all’INPS la dichiarazione di responsabilità attestante il numero medio degli addetti occupati nell’impresa, dovrà provvedere a comunicare all’Istituto, tramite “Cassetto previdenziale”, solo le eventuali variazioni nella forza aziendale che determinino modifiche nella misura della contribuzione relativa alla C.I.G. ordinaria.

Ricordiamo infine che il limite dimensionale dovrà tenere conto anche degli apprendisti a partire dal mese di settembre 2015 (v. Suggerimento n. 24/2016 sopra citato).


Referenti

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