INPS - Massimali mensili C.I.G. dal 1° gennaio 2017

L’Istituto ha reso noti i massimali, utili per il calcolo della Cassa integrazione guadagni, in vigore per l’anno in corso.

Suggerimento n. 131/17 del 3 marzo 2017


L’INPS, con circolare n. 36/2017, ha confermato, con decorrenza 1° gennaio 2017, i massimali mensili di integrazione salariale e la retribuzione mensile di riferimento per l’individuazione del massimale applicabile, relativi ai periodi di sospensione o di riduzione di orario effettuati dalla medesima data, già indicati nell’analoga comunicazione dello scorso anno (v. nostro Suggerimento n. 136/2016), non essendo intervenuta alcuna variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai fini del raffronto con il massimale, ricordiamo che l’integrazione salariale è pari al 75,328% della retribuzione utile per il calcolo della C.I.G..

Per quanto riguarda il procedimento da seguire per la determinazione degli importi di integrazione salariale da corrispondere ai lavoratori interessati, rimandiamo alle dettagliate istruzioni contenute nell’allegato 1 della circolare INPS n. 197/2015 (v. nostro Suggerimento n. 531/2015).

Di seguito riportiamo i valori mensili in vigore dal 1° gennaio 2017.

 

 (1)

 Massimale lordo

 (2)

 Massimale al netto della

 riduzione: (1) - 5,84% (*)

 (3)

 Massimale lordo per eventi

 meteorologici: (1) + 20%

 (4)

 Massimale per eventi

meteorologici

 al netto della riduzione:

(3) - 5,84% (*)

 A)

 Retribuzioni mensili inferiori

 o pari ad € 2.102,24 

 (compresi i  ratei delle mensilità aggiuntive):

 € 971,71

 

 € 914,96

 

 €  1.166,05

 

 € 1.097,95

 

 B)

 Retribuzioni mensili su-periori ad € 2.102,24

 (compresi i ratei  delle mensilità aggiuntive):

 € 1.167,91

 € 1.099,70

 € 1.401,49

 € 1.319,64

(*)

Aliquota di riduzione della C.I.G. determinata ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 41/1986 e dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006 (finanziaria per l’anno 2007).

Per la determinazione dei massimali mensili di integrazione salariale e della retribuzione mensile di riferimento per l’individuazione del massimale applicabile in relazione al singolo lavoratore interessato, anche la circolare INPS n. 197/2015 fa riferimento alle ore lavorabili: per comodità delle imprese, provvediamo a riportare di seguito il prospetto recante le ore lavorabili in ogni mese dell’anno 2017.

In particolare, tali valori andranno utilizzati sia per il calcolo della retribuzione mensile utile ai fini dell’individuazione del massimale da applicare per gli operai, sia per ottenere i divisori variabili mensili, validi per operai, impiegati e quadri - calcolati sulla base di 40 ore settimanali distribuite sui cinque giorni lavorativi - utili per l’individuazione del massimale orario nel caso di ricorso all’intervento della C.I.G. ordinaria per periodi inferiori al mese.

Ricordiamo che la normativa impone la corresponsione del trattamento di integrazione in misura pari all’importo del massimale qualora, confrontando tale valore con quello ottenuto applicando alla retribuzione utile per il calcolo dell’integrazione la percentuale del 75,328 (80%-5,84%), quest’ultimo importo risulti superiore al primo.

 ANNO 2017

 ORE LAVORABILI (*)

 Gennaio

 176

 Febbraio

 160

 Marzo

 184

 Aprile

 160

 Maggio

 184

 Giugno

 176

 Luglio

 168

 Agosto

 184

 Settembre

 168

 Ottobre

 176

 Novembre

 176

 Dicembre

 168

 

(*)

Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica.

 

C.I.G. IMPIEGATI E QUADRI: DICHIARAZIONE NUMERO DIPENDENTI

Ricordiamo che l’aliquota contributiva relativa alla C.I.G. ordinaria per impiegati e quadri varia in relazione al numero medio di dipendenti in forza nell’anno civile precedente: 1,70% qualora il numero medio degli addetti sia inferiore o pari a 50 unità, 2,00% se superiore (v. nostro Suggerimento n. 24/2016).

Qualora l’impresa, al fine della determinazione dell’aliquota del contributo dovuto, abbia già trasmesso all’INPS la dichiarazione di responsabilità attestante il numero medio degli addetti occupati nell’impresa, dovrà provvedere a comunicare all’Istituto, tramite “Cassetto previdenziale”, solo le eventuali variazioni nella forza aziendale che determinino modifiche nella misura della contribuzione relativa alla C.I.G. ordinaria.

Ricordiamo infine che il limite dimensionale dovrà tenere conto anche degli apprendisti a partire dal mese di settembre 2015 (v. Suggerimento n. 24/2016 sopra citato).

 


Referenti

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