INPS - Legge n. 203/2024 (c.d. collegato lavoro) - Dimissioni per fatti concludenti - NASpI - Esclusione
L’INPS ha fornito alcune importanti precisazioni in merito al diritto del lavoratore di accedere alla prestazione NASpI nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti.
Suggerimento n. 8/1 dell' 8 gennaio 2026
Come noto (v. nostri Suggerimenti n. 12, 69, 121, 181, 240, 351/2025), l’articolo 19 della legge n. 203/2024 ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti (o dimissioni implicite), consentendo così al datore di lavoro di ricondurre un effetto risolutivo al comportamento del lavoratore, consistente in una assenza ingiustificata prolungata per un certo periodo di tempo.
A tal proposito, la durata dell’assenza che può determinare la configurazione delle dimissioni per fatti concludenti, l’articolo 19 prevede che la stessa, in mancanza di specifica previsione nel CCNL applicato al rapporto di lavoro (ed il nostro CCNL non prevede nulla al riguardo), debba essere superiore a quindici giorni.
Come precisato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 6/2025, tale effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà di dimettersi da parte del lavoratore con l’avvio della “procedura” di comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro.
Tanto premesso, l’INPS ha ritenuto opportuno, con la propria circolare n. 154/2025, illustrare i riflessi di tale disciplina sul diritto del lavoratore all’indennità di disoccupazione NASpI.
In particolare, l’INPS ha evidenziato che l’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, per effetto della disciplina di cui all’articolo 19 della legge n. 203/2024, determina l’impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, mancando il requisito dell’involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro medesimo, come richiesto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015.
L’INPS, inoltre, ricorda che in merito alla nuova ipotesi di risoluzione per volontà del lavoratore, dal 29 gennaio 2025, è stato istituito sull’UNILAV il nuovo codice cessazione “FC - dimissioni per fatti concludenti”. Laddove, pertanto, la risoluzione del rapporto sia ascrivibile a tale motivazione sarà precluso al lavoratore l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Come sopra evidenziato, rientra, quindi, nella facoltà del datore di lavoro valutare se, in caso di assenza ingiustificata protratta per un certo periodo di tempo, risolvere il rapporto di lavoro per dimissioni per fatti concludenti, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 203/2024, oppure procedere con un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, a seguito dell’attivazione della procedura disciplinare prevista dall’articolo 7, legge n. 300/1970. Solo in tale ultimo caso e se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, il lavoratore potrà accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.
Da evidenziare che, mentre nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni per fatti concludenti, come detto, l’assenza ingiustificata si deve essere protratta per un periodo di almeno 15 giorni, nel caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, l’assenza ingiustificata può essere anche di durata inferiore.
Infine, come ricorda l’INPS, il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 6/2025, ha altresì chiarito che la procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti, avviata dal datore di lavoro, viene resa inefficace se lo stesso riceva successivamente la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell’avvenuta presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore.
Anche la presentazione di dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico da parte del lavoratore - ferma restando la necessità di assolvere il relativo onere probatorio secondo le modalità descritte dalla circolare INPS n. 163/2003 - prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro.
Ciò comporta che, laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, anche dopo l’avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, l’assicurato può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, sempre che assolva all’onere probatorio di cui alla circolare n. 163/2003 e che soddisfi i requisiti legislativamente previsti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI.