INPS - "Legge di Bilancio per il 2024" - Esonero contributivo di 6 o 7 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore - Indicazioni operative

L'INPS ha illustrato la disciplina e ha fornito le istruzioni necessarie per l’applicazione dell’esonero sulla quota di contributi a carico del lavoratore di cui alla legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio anno 2024).

Importante | Suggerimento n. 80/22 del 5 febbraio 2024


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 66/2024), l’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (“Legge di Bilancio 2024”), ha previsto che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) sia riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio u.s. al 31 dicembre 2024, nella misura di:

- 6 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- 7 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

 

L'INPS con circolare n. 11/2024 ha precisato che la misura introdotta non si configura come un aiuto di Stato e, pertanto, non necessita di autorizzazione della Commissione europea e, sempre con la medesima circolare, ha illustrato le condizioni e le istruzioni per la fruizione dell'esonero, nonché le modalità di compilazione delle denunce mensili da parte dei datori di lavoro.

 

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALL’ESONERO

Possono accedere tutti i dipendenti di datori di lavoro privati (compresi gli apprendisti e i dipendenti part-time) purché vengano rispettati i limiti della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali di 2.692 euro (riduzione del 6%) e di 1.923 euro (riduzione del 7%). Si precisa che il diritto alla fruizione dell’esonero in parola non è subordinato né al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione né al possesso del DURC.

 

ASSETTO, MISURA E DURATA DELL’ESONERO

L’esonero è valido per i periodi di paga del 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

L’importo dell’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari a:

- 6 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima mensilità;
- 7 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima mensilità.

 

Le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili sono elemento di valutazione sia per l'applicabilità della riduzione contributiva che per la determinazione della sua entità:

- imponibile previdenziale superiore a 2.692 euro al mese, al netto del rateo di tredicesima, non spetterà alcuna riduzione della quota contributi a carico lavoratore;
- imponibile previdenziale superiore a 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima, ma inferiore di 2.692 euro al mese, spetterà l'esonero contributivo del 6% (percentuale contributi da applicare 3,19% o 3,49%);
- imponibile previdenziale inferiore a 1.923 euro al mese al netto del rateo di tredicesima spetterà l'esonero contributivo del 7% (percentuale contributi da applicare 2,19% o 2,49%).

 

La verifica della soglia reddituale va effettuata mese per mese e pertanto la riduzione della quota dei contributi dovuta potrà assumere un’entità diversa in base alla retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento dell'importo di 2.692 euro.

A differenza degli anni passati, l’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 prevede espressamente che non venga applicato l’esonero contributivo alla tredicesima mensilità o al singolo rateo di tredicesima.

Si precisa che per gli operai edili la quota del rateo di tredicesima mensilità si identifica nel 10% accantonato mensilmente in Cassa Edile come gratifica natalizia, pertanto, non si dovrà più applicare l’esonero contributivo su tale somma che, al contempo, non concorrerà a formare l’imponibile ai fini della valutazione della soglia reddituale mensile di euro 2.692 od euro 1923.

 

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023 ED ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024

La normativa stabilisce che l’esonero è riconosciuto in via eccezionale dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e, pertanto, per le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro dell’anno in corso.

In proposito, l’INPS chiarisce che l’esonero non si applica sui seguenti importi:

- ultime competenze di fine rapporto riconosciute a gennaio 2024 nel caso di rapporto di lavoro cessato entro il 31 dicembre 2023;
- ultime competenze di fine rapporto riconosciute a gennaio 2025 nel caso di rapporto di lavoro cessato entro il 31 dicembre 2024;
- emolumenti (es. compenso per lavoro straordinario) erogati nel 2025 riferiti al 2024 nel caso di continuità del rapporto di lavoro.

 

QUATTORDICESIMA MENSILITA'

Con riferimento alla quattordicesima mensilità (denominata anche “premio annuo”), nel mese di erogazione (giugno) di tale mensilità la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile della singola mensilità corrente relativa al mese di giugno, non considerando, pertanto l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva.

 

DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE IN PRESENZA DI PIÙ DENUNCE MENSILI

Come più volte evidenziato, la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro dipendente e l’esonero in trattazione può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità e al netto del rateo di tredicesima, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (ai fini della riduzione del 6%) o di 1.923 euro (ai fini della riduzione del 7%).

Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore, il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. Pertanto, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

In tale ipotesi rientrano i seguenti casi:

- variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- operazioni societarie o di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori nel corso del mese;
- personale che transita da una posizione contributiva all’altra dello stesso datore di lavoro.

 

L’esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato nelle ipotesi sopra illustrate non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.

Diversamente, nelle circostanze in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro o 1.923 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.

Analogamente, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti part-time) e per tali rapporti siano previste distinte ed autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione di 2.692 euro o di 1.923 euro deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

 

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro.

L’INPS, precisa che l’esonero contributivo in esame è alternativo (in ragione dell’entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile) alla decontribuzione spettante, anche per il 2024, alle lavoratrici con figli (100% della contribuzione IVS a carico della lavoratrice, entro il limite di euro 3.000 - 250 mese, v. circolare INPS n. 27/2024) introdotto dall’articolo 1 commi 180 e 181 della legge n. 213/2023 (v. nostro Suggerimento n. 66/2024).

Tuttavia, laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, il predetto esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta comunque di entità maggiore rispetto all’esonero IVS in parola.

 

ISTRUZIONI OPERATIVE - COMPILAZIONE UNIEMENS

Ai fini dell’accesso al beneficio in misura di 6 o 7 punti percentuali, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso  Uniemens di competenza del mese di gennaio 2024, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> nella sezione <DenunciaIndividuale>.

Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, che dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, continuano a trovare applicazione quelli di seguito riportati:

 

Esonero in misura del 6%

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento “BaseRif” dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di eventuali mensilità aggiuntive;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 6 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 

Esonero in misura del 7%

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento “BaseRif” dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di eventuali mensilità aggiuntive;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 7 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 

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Per i datori di lavoro che abbiano già provveduto all’elaborazione delle buste paga per la mensilità di gennaio 2024 e che non abbiano potuto procedere all’esposizione dei suddetti codici sul medesimo flusso di competenza, potranno portare a conguaglio le somme valorizzando i codici sopra riportati anche nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2024, con indicazione 01.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>.

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I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).


Referenti

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