INPS - Legge di Bilancio per il 2024 - Elevazione dell’indennità di congedo parentale per una mensilità - Istruzioni operative

L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative ed operative in merito all’applicazione della disposizione normativa che ha previsto, per il solo anno 2024, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% della retribuzione per una mensilità, fino al sesto anno di vita del bambino.

Importante | Suggerimento n. 227/48 del 6 maggio 2024


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 515/2022), il decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni a sostegno della maternità e della paternità) riconosce a ciascun genitore lavoratore dipendente, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, un periodo di congedo parentale, non trasferibile all’altro genitore, della durata di tre mesi, con diritto a percepire un'indennità pari al 30% della retribuzione.

È poi riconosciuto, ad entrambi i genitori, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

L’articolo 1, comma 359, della legge n. 197/2022, (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2023”) ha previsto che, ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, è riconosciuto, sempre nei limiti di 9 nove mesi complessivi, un mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell'80% (anziché del 30%) della retribuzione.

L’agevolazione si applica entro il sesto anno di vita del bambino ed è riconosciuta in alternativa alla madre o al padre (o in alternativa per frazioni di periodo).

Da ultimo, l’articolo 1, comma 179, della legge n. 213/2023 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2024”) ha stabilito che, ai genitori che fruiscano alternativamente del congedo parentale, è riconosciuta, entro il sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari al 60% della retribuzione (in luogo del 30%) per un ulteriore mese rispetto al primo (per il quale l’indennità è già riconosciuta nella misura maggiorata dell’80%, v. nostro Suggerimento n. 295/2023) la cui misura, per il solo anno 2024, viene innalzata all’80% della retribuzione.

Tale disposizione trova applicazione nei confronti dei lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità obbligatoria o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Con circolare n. 57/2024, l’INPS ha fornito le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo per la fruizione del periodo di congedo parentale, previsto dalla legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio per l’anno 2024). L’Istituto, inoltre, al fine di rendere più chiari i criteri di operatività della norma, riporta alcuni esempi, alla cui consultazione rimandiamo.

 

Destinatari

L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione separata, ecc.), che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

Ne consegue che il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001 (congedo obbligatorio di paternità 10 giorni obbligatorio), oppure, di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo.

In considerazione del fatto che l’ulteriore mese di congedo parentale, indennizzato all’80% per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dall’anno 2025, spetta solo ai lavoratori dipendenti, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 del T.U. (congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, congedo di paternità alternativo).

 

Caratteristiche del periodo di congedo parentale al 60% della retribuzione, elevato all’80% per il solo anno 2024

Il mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore.

Inoltre, è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

 

In sintesi

Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:

1. i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
2. periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese. I periodi di congedo parentale di cui al presente punto, sempre fino al limite di un mese, se fruiti, a partire dal 1° gennaio 2025, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati al 60% della retribuzione anziché all’80%;
3. i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del mese indennizzato all’80% di cui al precedente punto 1 e del mese indennizzato all’80% e 60% di cui al precedente punto 2.;
4. i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria. In tale ultimo caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

 

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

- tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

 

Modalità di esposizione nel flusso UniEmens

Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria:

- PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura del 60% della retribuzione (dell’80% per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60% della retribuzione (dell’80% per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.

 

I codici evento “PG2” e “PG3” legati al codice conguaglio “L330” devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2024

Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione.

Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice già in uso “M047”.

Tale sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024.

Per completezza, si evidenzia che l’INPS con messaggio n. 1629/2024, ha successivamente comunicato che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024, valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif> con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.

Per l’illustrazione dettagliata della modalità di compilazione del flusso UniEmens, rimandiamo al paragrafo 5. della citata circolare INPS n. 57/2024.

 

Istruzioni fiscali

In relazione al regime fiscale da applicare, in osservanza alle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), si rappresenta che detta indennità, erogata in sostituzione del reddito da lavoro dipendente, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In tale caso l’Istituto effettua, se dovuto, il conguaglio fiscale di fine anno e rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale valida ai fini dichiarativi.


Referenti

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