INPS - Indennità una tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti - Ulteriori precisazioni

L'INPS ha fornito ulteriori precisazioni per la determinazione della retribuzione imponibile a cui fare riferimento per il riconoscimento dell’indennità una tantum pari a 150 euro

Importante | Suggerimento n. 693/131 del 30 novembre 2022


L’articolo 18 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 ha previsto che ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro (v. nostro Suggerimento n. 621/2022).

L’INPS, con il messaggio n. 4159/2022, ha chiarito, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione (1.538 euro), è da considerare al netto della tredicesima mensilità o dei ratei della stessa (per gli operai edili si fa riferimento alla quota di accantonamento mensile alla Cassa Edile riferita alla gratifica natalizia pari al 10%).

Si ricorda che, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione prevista per legge (v. allegato al nostro Suggerimento n. 621/2022) al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità di 150 euro spetta una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale è stata resa la dichiarazione.

Infine, l’Istituto chiarisce che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche nel flusso di competenza di dicembre 2022.

 

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONGUAGLIO DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM

Alla luce delle ulteriori precisazioni fornite con il messaggio INPS n. 4159/2022, i datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di novembre 2022 o di dicembre 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’imponibile previdenziale, riferito alla mensilità di novembre 2022, al netto dell’eventuale tredicesima corrisposta al lavoratore o dei ratei ad essa riferibili. Nel caso di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS dovrà essere indicata la retribuzione teorica;
nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “2022/11”;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

Referenti

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