INPS - Gestione dei casi di insussistenza dell’obbligo di versamento del trattamento di fine rapporto (TFR) al “Fondo di Tesoreria”

L’Istituto ha fornito indicazioni in relazione alle ipotesi in cui imprese, non tenute al versamento del TFR dei dipendenti all’INPS, abbiano comunque effettuato versamenti al “Fondo di Tesoreria”.

Suggerimento n. 167/31 del 27 marzo 2018


Come noto, le imprese che occupano 50 o più dipendenti sono obbligate a trasferire il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e non destinato ad una forma pensionistica complementare al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto” (c.d. “Fondo di Tesoreria INPS”), istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS. 

La dimensione aziendale (meno di 50 addetti; 50 o più addetti) va individuata come segue:

 

- imprese già esistenti al 31 dicembre 2006: media annuale dei lavoratori subordinati in forza nell’anno 2006 o nel minor periodo, se hanno iniziato l’attività nel corso dello stesso anno;
- imprese che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006: media annuale dei lavoratori subordinati in forza nell’anno solare (1° gennaio/31 dicembre) di inizio attività o nel minor periodo, se hanno iniziato l’attività nel corso dello stesso anno.

 

Viceversa, nelle imprese che occupano meno di 50 dipendenti (secondo i criteri sopra indicati), sia la quota di TFR maturata dai dipendenti fino al 31 dicembre 2006 sia quella maturata in seguito, che non siano volontariamente destinate dai dipendenti stessi ad una forma pensionistica complementare, continuano ad essere mantenute in azienda.

L’INPS - premesso che, a seguito dei controlli ispettivi e di quelli automatizzati effettuati nel corso degli ultimi mesi sui flussi UniEmens, ha rilevato che diverse aziende, nelle denunce contributive mensili, hanno dichiarato quote di TFR al “Fondo di Tesoreria” pur non avendo il necessario requisito dimensionale - ha ritenuto di fornire, con la circolare n. 37/2018, dettagliate indicazioni in merito alle modalità di gestione di tali situazioni.

Nel rimandare alla predetta circolare per eventuali approfondimenti, ne evidenziamo di seguito gli aspetti di più immediato interesse per le imprese.

▶—— Il codice autorizzazione attribuito dall’INPS alle aziende in possesso del requisito dimensionale minimo per l’assoggettamento all’obbligo contributivo al “Fondo di Tesoreria” e che hanno comunicato all’Istituto a mezzo di apposita autodichiarazione di avere tale requisito è “1R”
   
Tramite i controlli automatizzati posti in essere sui flussi UniEmens, l’INPS ha rilevato che, tra le imprese che versano il TFR al “Fondo di Tesoreria INPS”, vi sono:
  - aziende non in possesso del codice di autorizzazione “1R” che, dalle rilevazioni automatizzate, non sembrano avere il requisito dimensionale per l’obbligo di versamento al “Fondo di Tesoreria”.
    In tali casi, l’Istituto ha inibito, a partire dal mese di giugno 2016, la trasmissione di dichiarazioni contributive che espongano il versamento del TFR al “Fondo di Tesoreria”;
  - ovvero, aziende che sono in possesso del codice di autorizzazione “1R”, ma che, sulla scorta degli esiti delle rilevazioni automatizzate, non sembrano avere il requisito dimensionale per l’obbligo di versamento al “Fondo di Tesoreria”.
    In questi casi, se a seguito di verifiche o di comunicazione da parte delle aziende stesse sia accertata l’insussistenza dell’obbligo di versamento al “Fondo di Tesoreria”, l’Istituto procederà a revocare il codice di autorizzazione “1R”. Conseguentemente, a partire dal mese di revoca del codice di autorizzazione, i datori di lavoro interessati non potranno più operare con il “Fondo di Tesoreria”.
   
▶ In ogni caso, i versamenti di quote di TFR al “Fondo di Tesoreria”, effettuati da aziende con regolarità contributiva in assenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge e non verranno rimborsati.
   
  Le matricole contributive relative alle aziende - in regola con gli adempimenti contributivi secondo i criteri per il rilascio del DURC on line o che abbiano comunque regolarizzato la loro posizione debitoria - che, pur non essendo tenute, abbiano provveduto al versamento della contribuzione al “Fondo di Tesoreria”, saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W”, avente il significato di “Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
   
  Ai dipendenti delle aziende regolari alle quali è stato assegnato il codice “7W”, il “Fondo di Tesoreria” provvederà ad erogare direttamente il TFR e le relative anticipazioni, in riferimento alla quota maturata dal singolo lavoratore a far data dal 1° gennaio 2007 - o, se successiva, dalla data di inizio del rapporto di lavoro - e sino alla data di attribuzione del codice di autorizzazione“7W”, che il datore di lavoro ha provveduto a versare al Fondo medesimo.
   
  A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente la richiesta ricevuta dal dipendente all’Istituto, che, eseguita l’istruttoria necessaria a verificarne l’accoglibilità, provvederà, entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda, all’erogazione della prestazione o a comunicare il rigetto dell’istanza.
   
▶ Quanto invece alle aziende contributivamente irregolari, l’obbligo di erogazione del TFR e delle relative anticipazioni, seppur inerenti alle quote versate al “Fondo di Tesoreria”, rimane definitivamente e per l’intero importo in capo al datore di lavoro.
   
  In tal caso, le aziende interessate potranno, nel termine della prescrizione ordinaria (articolo 2946 del codice civile), decorrente dalla data di versamento delle quote di TFR al “Fondo di Tesoreria”, presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al predetto Fondo.
   
  Tali aziende dovranno contestualmente provvedere all’invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso.
   
  La restituzione del versato avverrà al netto di eventuali anticipazioni corrisposte ai lavoratori aventi diritto, nonché degli importi a credito dell’INPS derivanti dalle misure compensative di natura contributiva previste per chi versa al “Fondo di Tesoreria”, oltre ad eventuali ulteriori importi a credito dell’Istituto.
   
▶ Particolari disposizioni riguardano, infine, i dipendenti di azienda alla quale sia stato attribuito il codice di autorizzazione “7W” che, a seguito di operazione societaria o di cessione di contratto, passino in forza ad altro datore di lavoro, senza soluzione di continuità (articolo 2112 del codice civile).
  In questa ipotesi:
  - se l’azienda che acquisisce il dipendente, in ragione della sussistenza del requisito dimensionale, ha il codice di autorizzazione “1R”, la liquidazione del TFR o di eventuali anticipazioni dovrà essere effettuata dal datore di lavoro che ha in forza il dipendente, che potrà conguagliare le quote accantonate presso “Fondo di Tesoreria” con le ordinarie modalità;
  - se l’azienda che acquisisce il dipendente, in ragione della insussistenza del requisito dimensionale, non è tenuta al versamento al “Fondo di Tesoreria”, le quote di TFR accantonate presso il Fondo nel corso del precedente rapporto di lavoro verranno erogate direttamente dal Fondo medesimo.

 


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