INPS - Fringe benefit - Trasmissione dei dati sui compensi erogati al personale cessato dal servizio nel periodo d’imposta 2023 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2024

L'INPS ha reso note le indicazioni circa la trasmissione telematica dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit (e di stock option) al personale cessato nel 2023 con diritto alla pensione nel corso del medesimo anno d’imposta di percezione degli stessi, in relazione ai quali l’Istituto è tenuto a svolgere le attività proprie del sostituto d’imposta.

Suggerimento n. 24/5 del 10 gennaio 2024


Come noto il Decreto-legge n. 48/2023, c.d. “Decreto Lavoro”, convertito in Legge n. 85/2023, ha innalzato ad euro 3.000, per l’anno 2023, il limite di esenzione, fiscale e contributiva, dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico in base alle previsioni dell’art. 12 comma 2 del TUIR; con riferimento invece ai lavoratori con figli non a carico per il 2023 trova applicazione l’ordinario regime di esenzione pari ad 258,23 euro annui.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti sul tema rimandiamo al nostro Suggerimento n. 393/2023.

L’INPS, con il messaggio n. 32/2024, ha fornito le istruzioni circa modalità e tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023 con diritto alla pensione nel medesimo anno di imposta e in relazione ai quali l’Inps è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta, fermo che per detti compensi vale sempre il principio di cassa allargato (rientrano nell’anno d’imposta 2023 quelli erogati entro il 12 gennaio 2024).

L’INPS, come la generalità dei sostituti d’imposta è tenuto entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. L’Istituto è tenuto altresì a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente detti adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere esclusivamente con modalità telematica entro e non oltre il 21 febbraio 2024 i dati relativi ai compensi per fringe benefit (e stock option) erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio. I flussi che perverranno tardivamente non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno e saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE

Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”.

Nel menu di sinistra della pagina web del servizio tramite un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), si apre un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

  • acquisizione di una singola comunicazione;
  • gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
  • invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
  • ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
  • visualizzazione del manuale di istruzioni.

 


Referenti

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