INPS - Fringe benefit aziendali - Conguaglio ed esposizione in Uniemens

L'INPS ha reso note le indicazioni circa il conguaglio contributivo per le erogazioni in natura per l'anno 2023

Importante | Suggerimento n. 588/120 del 22 dicembre 2023


Il Decreto-legge n. 48/2023, c.d. “Decreto Lavoro”, convertito in Legge n. 85/2023, ha innalzato ad euro 3.000, per l’anno 2023, il limite di esenzione, fiscale e contributiva, dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico; con riferimento invece ai lavoratori con figli non a carico continuerà a trovare applicazione l’ordinario regime di esenzione pari ad 258,23 euro annui.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti sul tema rimandiamo al nostro Suggerimento n. 393/2023.

L’INPS, con il messaggio n. 3884/2023, ha fornito le istruzioni operative per la gestione dei conguagli previdenziali che si rendono necessari in relazione ai fringe benefit.

L’istituto ricorda che il superamento delle rispettive soglie di esenzione comporta l’assoggettamento a contribuzione previdenziale dell’intero importo corrisposto, ossia anche la quota di valore inferiore ai valori di soglia (euro 3.000 o euro 258,23).

 

OPERAZIONI DI CONGUAGLIO IN CAPO AI DATORI DI LAVORO

 

Superamento dei limiti e versamento della relativa contribuzione

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai sopra citati limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro dovrà procedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la verifica del superamento di tali limiti si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi erogati da eventuali precedenti datori di lavoro.

L’INPS precisa che, ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per effettuare il conguaglio si dovrà procedere nel seguente modo:

- portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, ovvero superiore ad euro 258,23 per la restante platea di lavoratori dipendenti e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
- provvedere a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

 

Recupero della contribuzione versata per importi inferiori ai nuovi limiti

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti stabiliti, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL RECUPERO DELLA CONTRIBUZIONE VERSATA

 

Ai fini del recupero delle quote di fringe benefit erogate e precedentemente sottoposte a contribuzione il datore di lavoro potrà utilizzare una delle due seguenti modalità.

 

1) DENUNCIA DI DICEMBRE 2023

Nella denuncia di competenza del mese di dicembre 2023 sarà possibile procedere al recupero della contribuzione versata utilizzando la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive riportate di seguito, per ciascuna competenza del 2023, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>, interessata da fringe benefit:

FRIBEN
  Da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui c’è un imponibile da abbattere, con riferimento all’importo del fringe benefit per la medesima competenza.
  Si ricorda che l’imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore/uguale all’importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli successivi, l’effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la denuncia in essere.
FRBDIM
  Da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale. Se l’eccedenza massimale presente per la competenza <AnnoMeseVarRetr> risulta essere:
  - maggiore/uguale dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l’importo del fringe benefit;
  - minore dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l’eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell’importo del fringe benefit, con la considerazione riportata nella nota del punto precedente.
FRBMAS
  Da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. Ossia, se viene ridotto l’imponibile di un importo pari a "X" nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a "X", dovrà essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l’Istituto effettuerà verifiche e controlli ex-post.

 

Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.

I dati esposti nell’UniEmens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “L490”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit”;
- con il codice “L963”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit - Eccedenza Massimale”;
- con il codice “M963” avente il significato di “Restituzione differenze contribuzione fringe benefit - Eccedenza Massimale”.

 

2) FLUSSI DI REGOLARIZZAZIONE

In tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili, si dovrà procedere secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione (v. nostro Suggerimento n. 394/2017), per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.

 

* * * * *

Infine, si rammenta, che per l’anno 2023 è possibile erogare un valore fino ad euro 200 con uno o più buoni benzina (c.d. “bonus carburante”) che sarà soggetto ad imposizione contributiva, ma non fiscale.

Pertanto, in ragione di quanto sopra relativo al “bonus carburante” 2023, la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto legge n. 5/2023.

Viceversa, è comunque possibile riconoscere buoni benzina avvalendosi dei tetti di esenzione fiscale e contributiva relativi ai fringe benefit 2023 (pari ad euro 3.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico e ad euro 258,23 per i lavoratori senza figli a carico) con l’avvertenza che nelle relative registrazioni amministrative dovrà risultare che non si tratta del predetto “bonus carburante”.


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