INPS - Contratto di rioccupazione - Prime indicazioni operative

L’Istituto ha comunicato le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi al contratto di rioccupazione, in vigore nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2021, il cui esonero contributivo è stato autorizzato dalla Commissione Europea.

Suggerimento n. 559/88 del 3 settembre 2021


L’INPS, con circolare n. 115/2021, ha reso note le prime istruzioni operative per la corretta gestione del beneficio contributivo relativo ad un’assunzione avvenuta con il contratto di rioccupazione (vedi nostro suggerimento n. 401/2021), precisando che con un successivo messaggio saranno emanate le istruzioni inerenti il procedimento di richiesta di ammissione all’esonero, che sarà reso disponibile nel corso del mese corrente, nonché le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

 

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Il legislatore, al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, nella fase di ripresa dopo l’emergenza sanitaria, ha istituito il contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui sottoscrizione - da effettuare in forma scritta ai fini della prova - attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico.

Ricordiamo che per lavoratori disoccupati si intendono ex art. 19, I comma, del D.Lg. n. 150/2015 i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Il contratto di rioccupazione deve prevedere un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Si precisa che al momento non sono state fornite indicazioni amministrative che chiariscano come debba essere redatto e compilato il progetto individuale di inserimento, pertanto, si invitano le imprese interessate a prendere contatto con gli uffici in caso di interesse.

 

RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI DALL’INCENTIVO

Il contratto che potrà fruire dell’esonero contributivo è esclusivamente il rapporto subordinato a tempo indeterminato definito di “rioccupazione”. Non potranno beneficiare dell’agevolazione:

  • i rapporti di apprendistato, in virtù del fatto che il nuovo contratto di rioccupazione va considerato una fattispecie ad hoc di rapporto a tempo indeterminato, che segue regole autonome, diverse da un punto di vista normativo e contributivo;
  • le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato in quanto il lavoratore alla trasformazione del rapporto di lavoro non ha il requisito della “disoccupazione”, fondamentale per ricevere l’incentivo in questione.

 

MISURA DELL’INCENTIVO CONTRIBUTIVO

L’esonero contributivo massimo è pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, e si applica sul 100% dei complessivi contributi previdenziali effettivamente esonerabili a carico dei datori di lavoro.

Pertanto, l’esonero della contribuzione datoriale su base mensile non potrà eccedere l’importo di 500,00 euro (€ 6.000,00/12), mentre l’importo massimo dell’esonero fruibile non potrà eccedere 3.000,00 euro ((€ 6.000,00/12) *6).

Rapportando l’esonero al periodo di paga mensile, l’agevolazione massima sarà pari a 500 euro/mese (6.000/12). Qualora il mese non sia pieno, in quanto il rapporto di lavoro si è instaurato (o risolto) durante lo stesso, la decontribuzione sarà pari a 16,12 euro/giorno (500/31).

Qualora venga instaurato un rapporto a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Non tutti i contributi potranno essere oggetto dello sgravio. In particolare, non potranno essere sottratti al pagamento i seguenti contributi:

  • premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto” di cui all’articolo 2120 c.c.;
  • il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua).
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, quali il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.

 

CONDIZIONI DI SPETTANZA GENERALI

L’erogazione della agevolazione è subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, previsti dall'articolo 31 D.Lgs. 150/2015 con alcune eccezioni.

In particolare, l’incentivo non spetta:

  • se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
  • se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;

Secondo le indicazioni fornite dall’Istituto nella circolare in parola, il beneficio contributivo relativo al contratto di rioccupazione può, viceversa, essere applicato anche nei casi in cui:

  • l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • l’assunzione interessi lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Sempre in tema di condizioni generali di spettanza, trova applicazione, l’art. 1, commi 1175 e 1176 L. n. 296/2006, secondo cui la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

CONDIZIONI DI SPETTANZA SPECIFICHE

Per poter godere correttamente del beneficio in argomento è necessario, altresì, che i datori di lavoro non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva, con esclusione dei licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.

Inoltre, è prevista la decadenza e la restituzione di quanto fruito per i datori di lavoro che procedono al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento di cui all’articolo 41, comma 3, del decreto Sostegni bis o al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

 

REVOCA DEL BENEFICIO

Con specifico riferimento alle ipotesi di revoca del beneficio, è stato previsto che “ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore”.

Pertanto, se il lavoratore, per il quale è stata già parzialmente fruita l’agevolazione, viene nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, sempre nel periodo 1° luglio - 31 ottobre 2021, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura di esonero per i mesi residui spettanti.

Qualora, viceversa, sia il lavoratore agevolato a dare le dimissioni, il beneficio verrà comunque riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

 

CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI CONTRIBUTIVI

L’esonero dal versamento dei contributi è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai primi sei mesi, con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente (es. assunzioni di donne svantaggiate e incentivo per l’assunzione di giovani under 36).

Ciò sta a significare che durante i primi 6 mesi di rapporto di lavoro, l’unico beneficio fruibile sarà proprio quello previsto dal contratto di rioccupazione, in quanto viene disposta una decontribuzione pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta.

Dal mese successivo a quello in cui ha termine il periodo di fruizione dell’agevolazione, potranno trovare applicazione gli ulteriori esoneri o agevolazioni eventualmente spettanti, i quali dovranno essere calcolati, quale durata massima prevista, al netto dei 6 mesi inizialmente fruiti con la presente agevolazione.