INPS - Congedo straordinario per genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attivita’ didattica anche in caso di figli in condizione di disabilita’ grave - Istruzioni amministrative

L’Istituto fornisce le prime istruzioni in materia di diritto alla fruizione del congedo straordinario per genitori lavoratori dipendenti in determinate ipotesi di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Suggerimento n. 59/11 del 18 gennaio 2021


Il Decreto Legge n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020, ha previsto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree ad alto rischi o di contagio (c.d. zone rosse).

Tale congedo può essere utilizzato anche da parte di genitori di figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

L’INPS, con la circolare n. 2/2021, fornisce le istruzioni relative alla fruizione del congedo in parola che provvediamo di seguito a sintetizzare.

 

DESTINATARI DEL CONGEDO STRAORDINARIO

Il congedo in esame può essere richiesto solo da genitori lavoratori dipendenti (sono pertanto esclusi i lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione Separata INPS) e può essere goduto da un solo genitore o da entrambi ma in giornate differenti per periodi di sospensione dell’attività didattica non anteriori al 9 novembre 2020 e può avere una durata massima pari al periodo indicato dall’Ordinanza del Ministero della Salute che dispone le misure restrittive.

Il congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si richiede il congedo

Per i giorni di congedo, sono indennizzabili solo le giornate lavorative cadenti nel periodo richiesto per le quali è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

 

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’

Non è possibile fruire del congedo in argomento qualora l’altro genitore:

-      stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;

-      stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.

 

Presentazione della domanda

 L'INPS fornirà successivamente le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo che, in ogni caso, dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi) utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito inps.it. L’INPS ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020, non saranno più rilasciati nuovi PIN;
  • tramite il Contact Center;
  • tramite i Patronati.

 

COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA UNIEMENS

Per la corretta compilazione del flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento:

MZ0: “DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 1 – Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado”;

MZ1: “DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 3 – Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza”.

La fruizione del congedo è esclusivamente giornaliera.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.

È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

 

 

 


Referenti

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