INPS - Congedo di maternita’ - Astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto - Istruzioni operative

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dei cinque mesi di congedo di maternità e paternità dopo l’evento del parto.

Suggerimento n. 109/22 del 27 febbraio 2020


L’articolo 1, comma 485 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio per l’anno 2019) ha riconosciuto alle lavoratrici, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Tale facoltà risulta essere alternativa sia alla disciplina generale in materia di astensione obbligatoria dal lavoro (astensione nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto), sia alla flessibilità prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 151/2001, che consente di posticipare il periodo di astensione dal lavoro fino ad un mese prima della data presunta del parto.

L’INPS, con circolare n. 148/2019, ha fornito le istruzioni operative per poter fruire di tutto il congedo di maternità dopo l’evento del parto.

Nel rimandare, per eventuali approfondimenti, alla lettura della citata circolare, provvediamo di seguito ad evidenziare gli aspetti di maggior interesse relativi alla nuova facoltà.

 

Documentazione sanitaria

Per poter esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

Va evidenziato che le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto, attestando l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino a tale data, saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi cinque mesi.

Secondo l’INPS, nel caso di certificazione medica attestante l’assenza di pregiudizi alla salute solo fino alla data presunta del parto, gli eventuali giorni lavorati tra la data presunta ed il giorno effettivo del parto saranno conteggiati come congedo di maternità, ma non saranno indennizzati perché già retribuiti dal datore di lavoro.

In tal caso, consigliamo ai datori di lavoro di non ammettere comunque al lavoro le lavoratrici interessate a partire dal giorno individuato quale data presunta del parto e fino al giorno del parto, in quanto, durante tale periodo, è fatto divieto al datore di lavoro di adibire la lavoratrice ad attività lavorativa, pena l’arresto fino a 6 mesi (art. 18 del decreto legislativo n. 151/2001). 

La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve essere presentata al datore di lavoro ed all’Istituto entro la fine del settimo mese di gestazione. Ad ogni modo, tali attestazioni, se prodotte all’INPS oltre tale termine, devono essere state redatte nel corso del settimo mese di gravidanza (v. nostro Suggerimento n. 181/2007).

 

Flessibilità

La lavoratrice gestante che fruisca della flessibilità prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 151/2001 (continuando quindi a lavorare nell’ottavo mese di gravidanza) può comunque scegliere, nel corso dell’ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto.

In tal caso, la lavoratrice ha l’ulteriore obbligo di attestare, entro la fine dell’ottavo mese di gravidanza, l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta. La relativa documentazione sanitaria deve essere redatta da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e dal medico competente;  qualora la documentazione sia trasmessa all’INPS dopo la fine dell’ottavo mese, deve comunque essere stata redatta nel corso dell’ottavo mese di gravidanza.

Si ricorda, inoltre, che l’interruzione della flessibilità - volontaria o per fatti sopravvenuti - determina l’inizio del congedo di maternità, con conseguente impossibilità per la lavoratrice di esercitare l’opzione di fruire dell’intero congedo di maternità dopo il parto.

 

Malattia

L'insorgere di un evento di malattia nel corso dell’ottavo o del nono mese di gravidanza  comporta l’impossibilità di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.

Ne consegue che, dal giorno di insorgenza dell’evento morboso (anche qualora fosse un singolo giorno), la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

 

Rinuncia alla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto

E’ possibile rinunciare alla scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto solamente se la rinuncia avviene prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.

Qualora, viceversa, la lavoratrice gestante manifestasse, espressamente o implicitamente (ad esempio, presentando una nuova domanda di maternità), la decisione di non volersi più avvalere della predetta facoltà dopo l’inizio del periodo di maternità ante partum, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità (due mesi ante partum e tre mesi post partum). Tuttavia, in tal caso, i periodi ante partum lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno indennizzati. Di conseguenza, alla lavoratrice saranno indennizzati solo i periodi di congedo ante partum successivi alla rinuncia e i tre mesi di congedo post partum, mentre per quelli lavorati, antecedenti alla rinuncia, la stessa avrà percepito la retribuzione dal datore di lavoro e la relativa copertura contributiva.

 

Paternità

In caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche nel caso in cui quest’ultima si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.

 

Presentazione della domanda

Coma già sopra evidenziato, la domanda di maternità deve essere presentata entro la fine del settimo mese di gravidanza rispetto alla data presunta del parto, esclusivamente per via telematica, mediante il sito web istituzionale (con PIN dispositivo) o tramite Patronato oppure tramite Contact center.

In ogni caso, la domanda può essere presentata entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile; dopo tale termine, il diritto all'indennità si prescrive.

La scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione.

La documentazione medico-sanitaria deve, invece, essere presentata all’Istituto in originale, direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.

 

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Congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti (7 giorni per l’anno 2020)

Con l’occasione segnaliamo che l’INPS, con messaggio n. 679/2020, ha dettato le istruzioni per il lavoratore ed il datore di lavoro al fine di ottenere la prestazione, confermando sostanzialmente quelle già fornite con circolare 40/2013 (v., da ultimo, i nostri Suggerimenti n. 134/2019 e n. 16/2020).


Referenti

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