INPS - Congedo 2021 per genitori lavoratori dipendenti con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi - Invio delle domande

L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative ed operative per la fruizione del congedo, introdotto dal decreto legge n. 30/2021, a favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni ovvero in condizione di disabilità grave.

Suggerimento n. 354/56 del 6 maggio 2021


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 231/2021), l’articolo 2 del decreto legge n. 30/2021 ha previsto un congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Tale congedo può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

L’INPS, con circolare n. 63/2021, ha fornite le istruzioni amministrative e operative in materia di diritto alla fruizione del congedo mentre con il successivo messaggio n. 1752/2021 ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione delle domande.

Di seguito provvediamo a fornire una sintesi della disciplina e delle indicazioni operative per la fruizione del congedo in parola.

 

DESTINATARI DEL CONGEDO

Possono beneficiare del congedo i soli genitori lavoratori dipendenti che non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS Covid-19, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Il requisito della convivenza ed il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

 

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PER I FIGLI SENZA DISABILITÀ GRAVE

 Per poter fruire del congedo di cui trattasi, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

 a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo viene meno il diritto al congedo medesimo e, pertanto, il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
 b) il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile;
 c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
 d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente;
 e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:  
   -  l’infezione da SARS Covid-19 deve risultare da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute
   -  la quarantena da contatto del figlio deve essere stata disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
   - la sospensione dell’attività didattica in presenza deve essere stata disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, e deve contenere la durata della sospensione.

 

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PER FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità il congedo in esame può essere fruito anche oltre il limite di 14 anni di età.

Per avere diritto al godimento di tale beneficio, oltre a quanto previsto ai punti 1) e 2) del paragrafo precedente, il figlio deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992 ed essere iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

In base a quanto previsto specificamente dal citato decreto-legge n. 30/2021, non è invece necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il beneficio.

L’Istituto precisa, inoltre, che è possibile fruire del congedo per la cura di un figlio con disabilità grave, oltre che al verificarsi di una delle condizioni illustrate ai punti della lettera e) del paragrafo precedente, anche in caso di chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

 

DURATA ED INDENNIZZO DEL CONGEDO

Il congedo può essere fruito per periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, fino al 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 possono essere convertiti, a domanda degli interessati, nel congedo di cui trattasi e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale. Potranno essere convertiti, a domanda, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 13 marzo 2021 fino al 28 aprile 2021 (data di rilascio della procedura telematica per l’invio della domanda).

A tal fine, il genitore lavoratore dipendente dovrà presentare la domanda di “Congedo 2021 per genitori”, senza necessità di invio di comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

In questo caso, i lavoratori con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di Congedo 2021 per genitori, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità, nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens, attraverso l’utilizzo dei codici istituiti a tal fine dall’Istituto e di sotto riportati.

Il congedo può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni sopra declarate, che danno diritto al congedo.

Nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività scolastica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.lgs n. 151/2001 (dalla retribuzione media globale giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità, relativa al periodo di paga mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità, vanno esclusi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati).

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

Per quanto riguarda le situazioni di compatibilità e incompatibilità con il congedo in commento, rimandiamo alla circolare INPS n. 63/2021

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di “Congedo 2021 per genitori” deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web dell’Istituto nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito inps.it.;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di Patronato.

 

Infine, con messaggio n. 1642/2021, l’INPS ha reso note le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive UniEmens attraverso la creazione del codice di conguaglio S123 e del relativo codice evento MZ2, avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 - art. 2”.

 

 

 


Referenti

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