INPS - Cassa integrazione guadagni per COVID-19 - Termini di trasmissione delle domande e disciplina decadenziale - Istruzioni operative

L’INPS ha fornito alcune importanti indicazioni in merito alla decadenza dei termini per l’invio delle domande di integrazione salariale ordinaria ed in deroga per COVID-19.

Suggerimento n. 575/113 del 24 luglio 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 522/2020, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 2901/2020, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di decadenza per la presentazione delle domande di integrazione salariale con causale COVID-19, in relazione al nuovo regime introdotto dal decreto legge n. 52/2020 e dalla legge n. 77/2020.

Come noto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 52/2020, nonché dagli articoli 68 e 70 della legge n. 77/2020, le domande devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, fatti salvi i differenti termini previsti in sede di prima applicazione della norma.

Laddove l’istanza abbia ad oggetto un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

A titolo di esempio, per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio.

In caso di invio tardivo dell’istanza riferita ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria ed in deroga con causale COVID-19, rilevata la decadenza, l’Istituto respingerà l’intera domanda.

In tal caso, potrà essere presentata una nuova istanza di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa avente ad oggetto il solo periodo per il quale non si sia ancora compiuto il termine di decadenza.

Nel caso dell’esempio di cui sopra, per il periodo dal 1° all’8 agosto il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIG attraverso l’invio di una nuova domanda, da presentare entro la fine del mese di settembre.

In fase di prima applicazione della nuova disciplina, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, sarà possibile, in alternativa, chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, al fine di ottenere l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti ancora scaduto il termine per l’invio. In questo caso, le Strutture territoriali potranno, in autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, rivedere il provvedimento di reiezione, annullandolo e adottando un provvedimento di accoglimento parziale.

Ricordiamo che gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per affiancare le imprese nella predisposizione della richiesta di revisione del provvedimento di reiezione.


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