INPS - Cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga per COVID-19 - Nuova disciplina decadenziale relativa al pagamento diretto - Chiarimenti

L’INPS ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’operatività della decadenza nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per l’invio dei dati necessari per il pagamento diretto delle domande di integrazione salariale ordinaria ed in deroga per COVID-19.

Suggerimento n. 607/121 del 4 agosto 2020


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 522 e 575/2020, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 3007/2020, ha precisato le tempistiche per l’invio di tutti i dati necessari per il pagamento diretto dell’integrazione salariale attraverso il modello “SR41” semplificato, chiarendo altresì che la disciplina del pagamento diretto e i connessi termini decadenziali si applicano ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria ed in deroga, limitatamente alle domande presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

In particolare, l’Istituto ha individuato le tre ipotesi relative alle tempistiche da rispettare a pena di decadenza per l’invio del citato modello “SR 41” semplificato:

  1. entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio 2020 e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale. In tale ipotesi, in caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR41” è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
  2. entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
  3. entro il 17 luglio 2020, qualora la data individuata sulla base dei casi a) o b) sia antecedente a quella del 17 luglio.

L’INPS precisa che tutte le istanze di trattamenti di CIGO e CIGD con pagamento diretto a carico dell’Istituto, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” semplificato è avvenuta in violazione dei termini sopra illustrati, non potranno essere accolte ed il trattamento non sarà più erogabile dall’Istituto.

I datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della stessa e degli oneri ad essa connessi.

Rispetto a tale ultima indicazione, ci riserviamo di comunicare tempestivamente gli ulteriori chiarimenti che l’Istituto si è riservato di fornire con una successiva comunicazione.

 

 

 

 


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