INPS - Cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga per COVID-19 - Facolta’ di richiesta dell’anticipazione del 40% del pagamento diretto - Indicazioni operative

L’INPS ha pubblicato le indicazioni operative e ha fornito alcuni importanti chiarimenti per la richiesta di pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni salariali ordinarie e in deroga connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Suggerimento n. 522/103 del 1° luglio 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 505/2020, per comunicare che l’INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha emanato la circolare n. 78/2020, con cui ha fornito le indicazioni operative per la richiesta, facoltativa, di pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) ed in deroga (CIGD), comunicando al contempo alcune importanti precisazioni.

Come noto, l’articolo 22-quater del decreto legge n. 18/2020 prevede che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'Inps autorizzi le domande e disponga l'anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Tale disciplina si applica esclusivamente alle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga presentate dal 18 giugno 2020 nonché alle domande presentate prima di tale data, già autorizzate dall’INPS, per le quali l’impresa non abbia ancora provveduto a trasmettere all’Istituto i modelli SR41.

Inoltre, relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi al primo blocco di settimane richiedibili, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS e non più alla Regione di competenza.

In proposito, evidenziamo che la circolare INPS n. 78/2020 ha confermato che le nove settimane  si aggiungono a quelle già previste per i territori di nostra competenza (13 settimane per la Regione Lombardia o 22 settimane per la c.d. “zona rossa” - v. nostro Suggerimento n. 456/2020), superando così le iniziali incertezze derivate dalle disposizioni contenute nel decreto legge n. 52/2020.

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

  • ISTANZE CON PAGAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI ANTICIPO DEL 40%

Tenuto conto delle precisazioni fornite dall’INPS nella circolare in commento, a rettifica di quanto indicato nel nostro Suggerimento n. 505/2020, con riferimento ai termini di invio delle domande di CIGO e CIGD con richiesta di anticipo del pagamento diretto presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, il termine per l’invio delle istanze, è fissato:

  • entro il 3 luglio 2020, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020; 
  • entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, se successivo al 18 giugno 2020.

 

  • ISTANZE CON PAGAMENTO DIRETTO SENZA RICHIESTA DI ANTICIPO O A CONGUAGLIO

Le domande di integrazione salariale in deroga o ordinaria con richiesta di pagamento diretto senza l’anticipo da parte dell’Istituto o le domande di integrazione salariale a conguaglio relative a periodi di sospensione/riduzione intervenuti dopo il 18 giugno 2020 dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, in sede di prima applicazione della norma, le istanze finalizzate alla richiesta di integrazione salariale a conguaglio nonché ordinarie ed in deroga con richiesta di pagamento diretto senza anticipazione devono essere inviate, a pena di decadenza:

-        entro il 17 luglio 2020, per le istanze con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel mese di maggio;

-        entro il 15 luglio 2020, per le istanze con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE 

La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere.

In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria”.

Per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”.

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’INPS all’interno delle sopracitate procedure di domanda sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, attraverso l’apposita opzione “SI”, già automaticamente impostata. Qualora si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, dovrà essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.

La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

  • codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
  • IBAN dei lavoratori interessati;
  • ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Dopo il completo inserimento di tutti i sopra elencati dati, la richiesta d’anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale. Conseguentemente, se il datore di lavoro imposta sul “SI” l’opzione relativa all’anticipazione, senza aver inserito tutti i dati richiesti, la domanda di integrazione salariale non potrà essere confermata né inviata. Parimenti accadrà nel caso in cui i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo non superino i controlli di correttezza formale.

L’esito di detti controlli sarà disponibile e consultabile dall’azienda accedendo alla sezione “Esiti” della procedura dell’anticipo. In presenza di errori, sarà possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e quindi correggere il file originale ed effettuare nuovamente l’upload. Nel caso in cui i controlli siano stati superati, partirà la fase di istruttoria automatica con la protocollazione.

 L’INPS autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

 

PAGAMENTO DELLA RICHIESTA DELL’ANTICIPAZIONE

L’ammontare dell’anticipazione è fissato nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo interessato al trattamento di integrazione salariale richiesto ed autorizzato.

Per il calcolo dell’anticipazione, attraverso un algoritmo elaborato dall’Istituto, rimandiamo alla circolare INPS n. 78/2020, paragrafo 5.

Il lavoratore che ha beneficiato dell’anticipo ne ha evidenza accedendo al proprio Fascicolo previdenziale tramite il portale dell’INPS.

L’esito positivo dell’iter istruttorio viene, invece, comunicato all’azienda sempre tramite l’utility “Esiti”, presente nella procedura dell’anticipo.

 

PAGAMENTO A SALDO E GESTIONE DEGLI EVENTUALI INDEBITI

Per il saldo dell'integrazione salariale, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello.

Si precisa che, al fine di consentire l’elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda.

Decorsi inutilmente gli anzidetti termini entro i quali l’impresa è tenuta all’invio del modello SR41 debitamente compilato, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

L’Istituto procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro, delle somme eventualmente non dovute per una delle seguenti ragioni:

  1. anticipo in eccesso rispetto all’importo risultante in fase di saldo;
  2. anticipo a favore di lavoratori che risultino non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
  3. mancato invio del modello “SR41” entro i termini decadenziali sopra descritti;
  4. provvedimento di reiezione o di annullamento d’ufficio della domanda.

 


Referenti

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