INPS – Assegno per il nucleo familiare – Nuove modalita’ di presentazione della domanda dal 1° aprile 2019

A decorrere dal mese di aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare dovranno essere trasmesse dal lavoratore interessato all’INPS esclusivamente in via telematica.

Suggerimento n. 186/29 del 27 marzo 2019


Con la circolare n. 45/2019, l’INPS ha comunicato che a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato devono essere presentate direttamente all’INPS ed esclusivamente in modalità telematica.

A partire dalla stessa data, pertanto, non dovrà più essere utilizzato né consegnato al datore di lavoro il modello cartaceo “ANF/DIP” (SR16), poiché le nuove domande potranno essere presentate solamente con le seguenti modalità:
- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
   

Il lavoratore richiedente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata; l’INPS comunicherà ai richiedenti solamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato dovrà presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

 

Domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019

Le domande già presentate al datore di lavoro in formato cartaceo fino alla data del 31 marzo 2019, relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, restano valide e i datori di lavoro continueranno a calcolare ed erogare gli assegni per il nucleo familiare, nonché a conguagliare i relativi importi, secondo le modalità sinora utilizzate.

I conguagli dovranno essere, in ogni caso, effettuati al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019, quindi entro il 16 luglio 2019.

Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

 

Domande presentate in modalità telematica all’INPS a decorrere dal 1° aprile 2019

Le nuove domande presentate all’INPS in via telematica saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel “Cassetto previdenziale aziendale”, indicando il codice fiscale del lavoratore ed eventualmente  quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio, nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia del contratto di lavoro in essere e alle presenze e/o assenze del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto.

Il datore di lavoro erogherà l’assegno unitamente alla retribuzione mensile e provvederà al relativo conguaglio con le denunce Uniemens, secondo le consuete modalità.

Nel caso in cui il diritto agli assegni per il nucleo familiare sia condizionato dal rilascio preventivo dell’autorizzazione da parte dell’Istituto, il lavoratore o il soggetto interessato dovrà presentare, oltre alla domanda “ANF/DIP”, la richiesta di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

In caso di accoglimento, al lavoratore richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP” da parte della Struttura territoriale competente.

In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

 

Assegni per il nucleo familiare arretrati

L’Istituto conferma che, qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati (nei limiti della prescrizione quinquennale), il datore di lavoro potrà pagare e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi durante i quali il lavoratore stesso sia stato alle sue dipendenze.

Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività nel periodo richiesto, ovvero dall’INPS, nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo (cessato o fallito).

 

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Ci riserviamo di comunicare successivamente le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto in merito alle caratteristiche dell’utility, attraverso la quale il datore di lavoro potrà verificare la spettanza e l’entità teorica degli assegni spettanti ai propri dipendenti.


Referenti

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