Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 - Circolare Ministero della Salute

Il Ministero della Salute, con la circolare del 12 aprile 2021, ha fornito indicazioni in merito alla riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Suggerimento n. 299/79 del 16 aprile 2021


Sono state fornite dal Ministero della Salute con un’apposita circolare del 12 aprile scorso, utili ed importanti indicazioni procedurali finalizzate alla riammissione in servizio dei lavoratori a seguito di assenza per malattia COVID-19.

Il Ministero ha riepilogato le seguenti fattispecie che potrebbero configurarsi:

a) lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero:
 

in merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19 il medico competente, per quei lavoratori per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia;

b) lavoratori positivi sintomatici:
 

i lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo), accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test);

c) lavoratori positivi asintomatici:
  i lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, ma asintomatici per tutto il periodo, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

 

Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere b) e c), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate;

d) lavoratori positivi a lungo termine:
  sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
  Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 (v. nostro Suggerimento n. 285 del 9 aprile 2021).
  Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente.
  Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento, ai sensi della Circolare del 12 ottobre, e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
 

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008;

e) lavoratore contatto stretto asintomatico:
  il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.
  Per la riammissione in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente.

 

Il Ministero ha, infine, chiarito che le indicazioni contenute nella Circolare sono passibili di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

 

 

 


Referenti

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Tags: Coronavirus