INAIL - Sanzioni amministrative per omessa o tardiva e incompleta denuncia degli infortuni e per omessa o tardiva comunicazione degli infortuni - Chiarimenti

Con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, l’Istituto ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile per la violazione dell’obbligo di denuncia e comunicazione degli infortuni.

Suggerimento n. 580/93 del 14 settembre 2021


L’INAIL, con circolare n. 24 del 9 settembre u.s., ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile alle ipotesi di violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all’art. 53 D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e alle ipotesi di violazione dell’obbligo di comunicazione ai fini statistici e informativi degli infortuni di cui all’art. 18 Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008.

 

OBBLIGO DI DENUNCIA AI FINI ASSICURATIVI PER GLI INFORTUNI PROGNOSTICATI NON GUARIBILI ENTRO TRE GIORNI

Preliminarmente ai menzionati chiarimenti, l’Istituto, con la circolare in commento - per quanto attiene all’obbligo di denuncia dell’infortunio - ha ribadito che:

  • ai sensi dell’art. 53 D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, il datore di lavoro deve presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzo;
  • la denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica utilizzando gli appositi servizi digitali predisposti dall’Istituto (v. nostro Suggerimento n. 363/2013);
  • ai sensi dell’art. 21 Dlgs n. 151/2015, la denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio e deve essere corredata dai riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio;
  • ai sensi dell’art. 53 D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965; per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre il pericolo di morte, la denuncia deve essere presentata (con le medesime modalità) entro ventiquattro ore dall’infortunio.

Mentre - per quanto attiene al termine di due giorni per la presentazione della denuncia dell’infortunio (24 ore per gli infortuni mortali e per i quali ricorre il pericolo di morte) - l’Istituto ha precisato che:

  • il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati il numero di rilascio e i giorni di prognosi;
  • per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigia), per i quali la prognosi si prolunghi al quarto giorno, il giorno iniziale da cui decorre l’obbligo di presentazione della denuncia è quello successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia;
  • nei casi in cui venga accertato che il datore di lavoro non abbia avuto notizia dell’infortunio e non sia stato a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, trasmessa dalla sede INAIL competente via pec o per posta in caso di constatata assenza di pec (fuori dai suddetti casi non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia);
  • se il giorno finale entro cui presentare la denuncia ricade in un giorno festivo, lo stesso (termine di scadenza) è posticipato al primo giorno successivo non festivo;
  • nelle ipotesi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Fuori dai suddetti casi non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio all’Istituto.

L’Istituto ha altresì precisato che nelle ipotesi di segnalazione da parte del patronato di un possibile evento riconducibile all’infortunio, il datore di lavoro dovrà presentare la relativa denuncia solo a seguito della ricezione da parte della sede INAIL competente della richiesta di presentazione della denuncia di infortunio.

 

OMISSIONE, PRESENTAZIONE TARDIVA E INCOMPLETA DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO - SANZIONI

Per quanto attiene al procedimento sanzionatorio e alle sanzioni applicabili, con la circolare in commento l’Istituto ha chiarito che l’omissione della presentazione della denuncia di infortunio ovvero la presentazione tardiva e incompleta:

  • ai sensi dell’art. 53 D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, costituisce un illecito amministrativo soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 1.290,00 ed un massimo di € 7.745,00;
  • ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 124 del 23 aprile 2004, rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria (che opera quale condizione di procedibilità del procedimento sanzionatorio).

Pertanto, per tali inadempienze gli organi di vigilanza ed i funzionari amministrativi dell’Istituto applicano la procedura di cui ai commi da 3 a 5 del citato art. 13 Dlgs n.124 del 23 aprile 2004, che prevede che:

  • se il datore di lavoro (ovvero l’eventuale obbligato in solido) - entro il termine di quindici giorni dalla notifica del “verbale unico di accertamento e notificazione” contenente la diffida obbligatoria - ottempera alla diffida, lo stesso viene ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo (€ 1.290,00) e tale pagamento estingue il procedimento sanzionatorio (limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa);
  • se il datore di lavoro (ovvero l’eventuale obbligato in solido) - oltre il menzionato termine di quindici giorni ma entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del “verbale unico di accertamento e notificazione” contenente la diffida obbligatoria - ottempera alla diffida, lo stesso viene ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del doppio del minimo (€ 2.580,00) e tale pagamento estingue il procedimento sanzionatorio (limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa).
  • se il datore di lavoro (ovvero l’eventuale obbligato in solido) non ottempera alla diffida contenuta nel “verbale unico di accertamento e notificazione” nei termini sopra indicati, i funzionari amministrativi dell’INAIL e gli organi di vigilanza che hanno rilevato l’inadempienza e attivato il procedimento sanzionatorio fanno immediatamente rapporto al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, trasmettendo tutta la documentazione utile. L’ispettorato, verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, provvede all’emissione dell’ordinanza - ingiunzione e alla gestione delle fasi successive previste dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981, fino all’eventuale iscrizione a ruolo delle somme dovute.

 

OMISSIONE E PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI AI FINI STATISTICI E INFORMATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SANZIONI

Infine, per quanto attiene la comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, con la circolare in commento l’Istituto ha chiarito che il proprio servizio telematico denominato “Comunicazione/denuncia di infortunio” permetta al datore di lavoro di effettuare con un’unica operazione i due diversi adempimenti previsti dalla vigente normativa, ossia la presentazione della denuncia di infortunio a fini assicurativi all’INAIL e la comunicazione di infortunio al SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) ai fini statistici e informativi.

Tale servizio telematico, inoltre – nelle ipotesi di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni (che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore al SINP tramite l’INAIL) e successivamente prolungato oltre i tre giorni dall’evento – attraverso la funzione denominata “converti in denuncia”, consente al datore di lavoro di adempiere all’obbligo della presentazione della denuncia di infortunio recuperando i dati già inseriti nella precedente comunicazione di infortunio aggiungendovi solo quelli ulteriori necessari per la denuncia di infortunio ai fini assicurativi.

L’Istituto, infatti, ricorda che - ai sensi dell’art. 18 Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 - il datore di lavoro deve comunicare in via telematica entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Ai sensi dell’art. 55 comma 5, lettera g) e h), l’omissione di tale comunicazione ed il mancato rispetto dei termini previsti per il suo invio costituiscono un illecito amministrativo soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra:

  • un minimo di € 1.228,50 e un massimo di € 5.528,28 per gli infortuni superiori ai 3 giorni (lettera g);
  • un minimo di € 614,25 e un massimo di € 2.211,31 per gli infortuni superiori a un giorno e inferiori a 3 giorni (lettera h).

L’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 55 comma 5, lettera g) esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’art. 53 D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di omissione della presentazione della denuncia di infortunio ovvero la presentazione tardiva e incompleta).

Ai sensi dell’art. 13 Dlgs n.81 del 9 aprile 2008, gli organi di vigilanza competenti all’accertamento ed all’irrogazione delle predette sanzioni sono le ATS competenti per territorio e, per l’edilizia, anche l’Ispettorato territoriale del lavoro (v. nostro Suggerimento n. 476/2017).


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