INAIL - Imprese cessate a dicembre 2018 e a gennaio o febbraio 2019 - Dichiarazione delle retribuzioni - Indicazioni operative

L’Istituto ha dettato istruzioni specifiche per le aziende che abbiano cessato l’attività a dicembre 2018 e a gennaio o febbraio 2019.

Suggerimento n. 205/31 del 5 aprile 2019


Tenuto conto del differimento dei termini per l’autoliquidazione 2018/2019, disposto dall’articolo 1, comma 1125, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), al fine di consentire l’applicazione delle nuove Tariffe dei premi (v. nostro Suggerimento n. 21/2019), l’INAIL ha ritenuto di precisare, con la nota n. 2836/2019, i termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 da parte delle imprese che abbiano cessato l’attività, rispettivamente, a dicembre 2018 e a gennaio o febbraio 2019.

 

Imprese che hanno cessato l’attività in dicembre 2018 (o nei mesi precedenti)

Tali imprese devono effettuare l’autoliquidazione in base ai tassi già comunicati dall’INAIL per il 2018 (entro il 31 dicembre 2017), non essendo dovuto il premio anticipato per il 2019.

Per queste imprese, il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel 2018 fino alla data di cessazione, inviando il modulo cartaceo (mod. 1031) per PEC alla Sede INAIL competente, è quello ordinario stabilito dall’articolo 28, comma 4, secondo periodo, del D.P.R. n. 1124/1965, e cioè il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio.

 

Imprese che hanno cessato l’attività in gennaio o febbraio 2019

Queste imprese, invece, non devono solamente calcolare la regolazione per l’anno 2018, applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2018 i tassi già comunicati dall’INAIL per tale anno, ma devono anche calcolare il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi ed alle basi di calcolo comunicate dall’INAIL nel 2019.

Per tali imprese i termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni relative sia al 2018 che al 2019, nonché per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, che consente in particolare ai soggetti che hanno cessato l’attività nei primi mesi del 2019 di determinare il premio anticipato per il 2019 sul minore importo presunto, devono intendersi differiti al 16 maggio 2019.

 


Referenti

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