INAIL - Autoliquidazione del premio 2017/2018

Indicazioni utili per la corretta autoliquidazione del premio INAIL.

Suggerimento n. 62/8 del 31 gennaio 2018


In relazione alla prossima scadenza per l’autoliquidazione del premio 2017/2018 (16 febbraio 2018), l’INAIL ha elaborato la consueta “Guida all’autoliquidazione”, contenente le istruzioni per la denuncia delle retribuzioni 2017 nonché per il calcolo della regolazione 2017 e della rata anticipata 2018, reperibile al seguente indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html

Provvediamo di seguito a sintetizzare le novità di quest’anno e gli aspetti dell’autoliquidazione del premio INAIL di maggior interesse per le imprese, nonché a fornire alcune indicazioni utili per la corretta esecuzione degli adempimenti previsti, rimandando per eventuali approfondimenti alla Guida sopra citata.

Ribadiamo che ogni adempimento attinente l’effettuazione dell’autoliquidazione INAIL deve essere eseguito esclusivamente per via telematica, tramite gli appositi servizi on line del sito internet www.inail.it, fatte salve le deroghe espressamente previste in taluni casi dall’Istituto.

 

NOVITA’

A) Nel corso del 2018 è prevista l’approvazione, con apposito decreto ministeriale, di nuove tariffe dei premi; pertanto, in attesa delle nuove tariffe, il premio anticipato per il 2018 è provvisoriamente calcolato sulla base di quelle in vigore al 31 dicembre 2017 (D.M. 12 dicembre 2000). Ciò potrà dare adito a successivi conguagli, a debito o a credito, in relazione alle eventuali modifiche che dovessero intervenire ed alla relativa decorrenza.

B) L’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018) ha disposto che per il triennio 2018-2020 a carico delle imprese non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

Pertanto, detta addizionale non è dovuta sul premio di rata 2018.

Per l’anno 2017, invece, l’addizionale è dovuta in sede di regolazione ed è fissata nella misura dell’1,29% sul premio dovuto.

C) Il miglioramento delle tecnologie informatiche e la digitalizzazione delle comunicazioni delle basi di calcolo, rese disponibili ai datori di lavoro tramite pubblicazione nel “Fascicolo aziende”, consentono ora di unificare a febbraio l’autoliquidazione per tutti i soggetti assicuranti, compresi quelli che hanno iniziato l’attività al termine del 2017, i quali possono effettuare l’autoliquidazione del premio a febbraio 2018 sulla scorta delle basi di calcolo estratte a metà gennaio e immediatamente pubblicate nel “Fascicolo aziende”.

Segnaliamo, infine, che dal 1° gennaio 2018 il numero del contact center INAIL non è più 803.164, ma bensì 06.6001, disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

 

BASI DI CALCOLO PER L’AUTOLIQUIDAZIONE

Ricordiamo che le “basi di calcolo” del premio relativo all’autoliquidazione non vengono più inviate alle imprese, ma sono disponibili solamente nella sezione “Fascicolo aziende - Visualizza comunicazioni”, presente nei servizi on line del sito www.inail.it (v. nostro Suggerimento n. 534/2015).

 

RIDUZIONE DEL PREMIO AI SENSI DELLA LEGGE N. 147/2013

Con Determina del Presidente INAIL n. 388 del 24 ottobre 2017 (in attesa di approvazione con apposito D.M.) è stata fissata la percentuale di riduzione della rata premio 2018 in misura pari al 15,81%; la riduzione, com’è noto, spetta esclusivamente per le voci di tariffa con più di un biennio di attività, che abbiano un andamento infortunistico favorevole (ovvero il cui tasso applicabile 2018 sia minore o uguale al tasso medio di tariffa).

Tale sconto spetta altresì per le lavorazioni che non abbiano ancora compiuto il biennio di attività, ma solamente qualora siano rispettate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si provveda a presentare entro il 16 febbraio p.v., esclusivamente on line, la domanda di riduzione del tasso modello OT20 (articolo 20 del D.M. 12 dicembre 2000).

Resta confermata nella misura del 16,48% la riduzione applicabile alla regolazione premio 2017.

 

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELL’11,50%

Con decreto direttoriale del 5 luglio 2017 è stata confermata nella misura dell’11,50% per l’anno 2017 la riduzione contributiva spettante per gli operai a tempo pieno e per i soci lavoratori esercenti attività edili, occupati, rispettivamente, presso imprese edili o presso società cooperative di produzione e lavoro iscritte alla Cassa Edile e che siano in regola con gli obblighi contributivi sulla base dell’orario contrattuale di 40 ore (articolo 29 della legge n. 341/1995).

La riduzione è applicabile ai premi INAIL solo in sede di regolazione del premio per l’anno scorso, mentre nessuna riduzione è, per il momento, applicabile sulla rata 2018.

I requisiti per la fruizione del beneficio (v. nostro Suggerimento n. 17/2009), che devono sussistere entro il termine di scadenza dell’autoliquidazione (16 febbraio 2018), consistono in:

-    possesso del DURC regolare;

-    rispetto del c.c.n.l. e del contratto integrativo provinciale;

-    autocertificazione una tantum alla Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro) dell’inesistenza di provvedimenti definitivi per gli illeciti penali o amministrativi di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015, da ripresentare solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

Oltre ai predetti requisiti, ricordiamo che entro il 28 febbraio p.v. le imprese interessate dovranno inviare alla Sede INAIL competente tramite P.E.C. il modulo cartaceo, debitamente compilato e sottoscritto, denominato “Autocertificazione ai fini dell’ammissione al beneficio della riduzione contributiva per il settore edile”, reperibile al seguente indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html, con il quale dovrà essere attestata l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente la data di fruizione del beneficio.

A seguito di un parere fornito nel 2013 dalla Direzione Centrale Rischi dell’INAIL - che ha riconosciuto la compatibilità tra la riduzione prevista dall’articolo 29 della legge n. 341/1995 e l’agevolazione contributiva spettante per gli operai assunti dalle liste di mobilità - può ritenersi che la riduzione anzidetta possa essere applicata anche sui premi dovuti per gli operai per i quali l’impresa non goda di alcuna agevolazione sui medesimi premi, pur essendo beneficiaria di riduzioni o di esenzioni contributive nei confronti dell’INPS, come, ad esempio, nel caso di operai assunti dalle liste di mobilità ovvero di operai assunti a tempo indeterminato nel 2015 o nel 2016 per i quali spetta la riduzione contributiva INPS prevista dalla legge n. 190/2014 (“Legge di Stabilità 2015”) o dalla legge n. 208/2015 (“Legge di Stabilità 2016”).

 

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI 2017

Mediante compilazione e inoltro all’INAIL entro il 28 febbraio 2018 (v. D.M. 9 febbraio 2015) del modulo virtuale 10 3 1, le imprese adempiono alla dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2017, nonché all’eventuale indicazione degli sconti e delle agevolazioni spettanti.

Ricordiamo che, anche se l’invio della dichiarazione delle retribuzioni può essere eseguito entro la fine di febbraio, il versamento del premio va comunque effettuato entro il 16 febbraio 2018.

Fatto salvo l’obbligo, in generale, di trasmissione esclusivamente telematica, la dichiarazione in parola va effettuata ancora in formato cartaceo e inviata esclusivamente via P.E.C. alla Sede INAIL competente solo da parte delle imprese (codici ditta) che cessano l’attività in corso d’anno.

Ricordiamo che gli importi delle retribuzioni e dei compensi vanno sempre riportati arrotondati all’unità di euro.

 

CALCOLO DEL PREMIO

In proposito, puntualizziamo quanto segue.

 

*    E' opportuno che le imprese verifichino le "Basi di calcolo premi", elaborate dall’INAIL e disponibili nel “Fascicolo aziende”, che riportano anche le percentuali d’incidenza delle voci che fanno parte delle classificazioni ponderate e l’esistenza di alcune agevolazioni contributive, controllando in particolare:

     -  la correttezza del "codice ditta", del codice fiscale, del numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.), delle voci di rischio e dei periodi assicurativi riportati;

     -  l’esatta corrispondenza dell’importo indicato nel campo "Importo della rata anticipata richiesta per l’anno 2017" con quanto effettivamente calcolato e pagato dall’impresa a tale titolo per lo stesso anno.

In caso di difformità, è necessario chiarire la situazione con la Sede INAIL competente prima di procedere all’autoliquidazione del premio.

Qualora l’impresa non abbia versato l’intero importo del premio anticipato dovuto per l’anno 2017, l’autoliquidazione va comunque effettuata facendo riferimento al premio dovuto, anche se non pagato.

 

*    Il tasso da applicare per il 2018 è quello comunicato dall’INAIL con il modello 20SM entro il 31 dicembre 2017.

     Qualora ne sussistano le condizioni e comunque in applicazione di quanto riportato nelle “Basi di calcolo premi” nel campo “Riduzione legge n. 147/2013”, lo sconto da applicare è pari al 16,48% per quanto riguarda la regolazione premio 2017 e al 15,81% per quanto riguarda la rata premio 2018, e va calcolato sui rispettivi premi al netto di eventuali altri sconti (ad esempio, riduzione per sostituzione maternità) e prima di calcolare l’eventuale addizionale “Fondo per le vittime dell’amianto”.

 

*    L'imponibile INAIL degli operai, impiegati e quadri assicurati è, di norma, identico a quello INPS: in particolare, resta esclusa l'indennità sostitutiva di mensa degli operai ed impiegati di cantiere, entro il limite giornaliero stabilito dalla legge (€ 5,29); ricordiamo inoltre che tale limite di esenzione vale per tutti i dipendenti in caso di erogazione di buoni pasto ed è elevato ad € 7,00 se i buoni pasto sono in formato elettronico (v. nostro Suggerimento n. 343/2015).

     Ricordiamo, invece, che: per i lavoratori assunti dalla lista di mobilità (entro il 31 dicembre 2016 - v. Suggerimento n. 35/2017) il premio INAIL è dovuto per intero; per i lavoratori a tempo parziale si deve fare riferimento, ai soli fini INAIL, ad una retribuzione convenzionale; per gli apprendisti, il contributo per l’assicurazione INAIL è già compreso nella contribuzione INPS e, quindi, il loro imponibile non rileva ai fini dell’autoliquidazione.

     Nella scheda allegata sono riportati la retribuzione convenzionale dei dirigenti e dei soci di società, nonché i minimali ed i massimali dei lavoratori parasubordinati e il minimale dei dipendenti e soci lavoratori occupati a tempo parziale.

 

*    Resta ferma la facoltà di comunicare all'INAIL, entro il 16 febbraio 2018, che il premio per l'anno in corso, relativo ad una o più lavorazioni specifiche, sarà calcolato su un imponibile retributivo presunto inferiore a quello dichiarato per il 2017, purché sussistano fondati e comprovabili motivi.

     Tale comunicazione, da compilare e inviare esclusivamente on line nel sito internet www.inail.it, deve riportare le retribuzioni presunte ridotte con riferimento a ciascuna P.A.T. e voce di tariffa interessata.

     In mancanza della predetta comunicazione, la rata premio anticipata per il 2018 deve essere calcolata sulle stesse retribuzioni effettive denunciate per il 2017, anche qualora l’impresa preveda di erogare nel corso del 2018 retribuzioni superiori a quelle dichiarate per l’anno 2017. In tale ultima ipotesi, se l’aumento dell’imponibile fosse significativo, l’impresa interessata dovrà preoccuparsi di segnalare all’INAIL la variazione di estensione del rischio entro trenta giorni dal suo verificarsi, senza però auto-aumentarsi il premio di rata 2018, ma rimanendo in attesa dell’eventuale successiva richiesta di integrazione da parte dell’Istituto.

 

*    Le imprese che svolgono attività classificate, per quanto concerne il settore edile, alla voce 3620 (Impiantistica industriale) o, se artigiane, alla voce 3630 (Impiantistica civile e industriale) delle Tariffe INAIL, devono calcolare e pagare, con la sola regolazione 2017, l’addizionale dell’1,29% del premio, per il Fondo per le vittime dell’amianto (articolo 1, commi da 241 a 246, legge n. 244/2007 e D.M. 12.1.2011, n. 30 - Circolare INAIL n. 32/2011).

     L’addizionale va calcolata sui premi ordinari e sul premio supplementare silicosi/asbestosi al netto dell’addizionale ANMIL (1%), che poi andrà a sua volta applicata al totale dei premi comprensivo dell’addizionale Fondo amianto, visto che quest’ultima ha la stessa natura e funzione del premio.

     Per il triennio 2018-2020 l’addizionale non è dovuta (articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Circolare INAIL n. 2/2018).

 

VERSAMENTO DEL PREMIO

In merito al versamento del premio - che, come di consueto, va effettuato entro il 16 febbraio 2018 a mezzo modello F24, seguendo le istruzioni fornite dall'INAIL (v. “Guida all’autoliquidazione 2017/2018”, pagine 70 e 71) - evidenziamo che:

*    qualora in sede di regolazione 2017 risulti un credito, lo stesso deve essere immediatamente compensato con il debito per rata anticipata 2018 e il risultato netto a debito va esposto nel campo "importi a debito versati" della sezione INAIL del modello F24 con il "numero di riferimento" 902018;

*    le imprese titolari di più P.A.T., dopo aver effettuato la compensazione della regolazione passiva 2017 con la rata anticipata 2018 per ogni posizione, possono compensare eventuali crediti risultanti dalla singola posizione con i debiti delle altre posizioni nell’ambito del codice ditta aziendale;

*    qualora dal calcolo finale dell’autoliquidazione risulti un credito a favore del datore di lavoro, lo stesso deve essere anzitutto utilizzato per compensare eventuali debiti pregressi verso l’INAIL per premi e accessori, purché non iscritti a ruolo esattoriale. In mancanza di debiti pregressi con l’Istituto o nel caso in cui residui, dopo tale compensazione, un credito dell’impresa, quest’ultimo può andare a compensazione di debiti verso altre Amministrazioni (INPS, Erario, ecc.);

*    è infine possibile compensare quanto dovuto per l'autoliquidazione 2017/2018 con un credito preesistente (cioè anteriore all’anno 2017 o relativo a titoli diversi dal premio di autoliquidazione) nei confronti dell’INAIL. In tale ipotesi, l’impresa dovrà acquisire il preventivo assenso della Sede dell’Istituto in ordine all'effettiva sussistenza e all’entità del credito.

L’importo a debito risultante dall’autoliquidazione (al netto di tutte le compensazioni) può anche essere pagato in quattro rate trimestrali di uguale importo (ognuna pari al 25% del dovuto, comprensivo dell’1% ANMIL), la prima delle quali va versata entro il 16 febbraio 2018, mentre le successive entro il 16 maggio, il 20 agosto ed il 16 novembre 2018 (articolo 59, comma 19, legge n. 449/1997 e s.m.i.).

La volontà di avvalersi della predetta rateazione va segnalata all’Istituto barrando la casella SI’ posta in calce al modulo virtuale di Dichiarazione delle retribuzioni (10 3 1).

Se il datore di lavoro ha già richiesto la rateazione ai sensi della legge n. 449/1997 in occasione delle precedenti autoliquidazioni, tale casella dovrebbe risultare già barrata; in caso contrario, se si vuole rateizzare il premio, sarà necessario barrarla.

Se si intende modificare la scelta precedentemente esercitata di pagare ratealmente, procedendo al pagamento del premio in unica soluzione, è necessario barrare la casella NO.

Nel caso in cui l’anno precedente l’impresa abbia deciso di pagare il premio in unica soluzione nonostante avesse scelto il pagamento rateale e non abbia segnalato la modifica, se per l’anno in corso intende tornare a pagare ratealmente deve barrare la casella SI’.

Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi, al tasso dello 0,68%.

 

Per il calcolo rapido degli interessi possono essere utilizzati i coefficienti riportati nella Nota INAIL n. 1387/2018:

2° rata (scadenza 16 maggio 2018): coefficiente per il calcolo degli interessi = 0,00165808;

3° rata (scadenza 20 agosto 2018): coefficiente per il calcolo degli interessi = 0,00337205;

4° rata (scadenza 16 novembre 2018): coefficiente per il calcolo degli interessi = 0,00508603.

 

Da notare che in caso di cessazione del codice ditta, cioè nell’ipotesi di cessazione di tutte le posizioni INAIL, il pagamento del premio può avvenire solamente in unica soluzione.


Referenti

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