INAIL - Autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell’anno 2021 - Attivazione servizi online

Dal 1°luglio 2021 è disponibile il nuovo servizio online denominato “Autoliquidazione ditte cessate”.

Suggerimento n. 468/72 del 2 luglio 2021


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 63/2021 relativo all’autoliquidazione INAIL per comunicare che l’Istituto, con circolare n. 18/2021, ha illustrato le modalità dell’”Autoliquidazione ditte cessate” introducendo un nuovo servizio online.

In base alla vigente normativa i soggetti assicuranti in caso di cessazione dell’attività devono presentare all’INAIL la denuncia di cessazione entro 30 giorni dalla cessazione stessa e la dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, contestualmente all’autoliquidazione del premio (DPR N. 1124/1965).

Le cessazioni in discorso, in particolare, riguardano le ipotesi di:

  • fine attività;
  • trasferimento di azienda ad altro soggetto;
  • chiusura per fallimento.

 

SERVIZIO ONLINE AUTOLIQUIDAZIONE DITTE CESSATE

INAIL ha realizzato un nuovo servizio di “Autoliquidazione ditte cessate” con cui i soggetti assicuranti titolari di polizze dipendenti possono effettuare l’autoliquidazione in caso di cessazione dell’attività per i premi delle polizze dipendenti (con esclusione di tutte le altre polizze speciali).

Il nuovo servizio è disponibile dal 1° luglio 2021 nel menu “Autoliquidazione dei servizi online”.

L’accesso al servizio è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione.

E’ possibile accedere al servizio anche contestualmente alla denuncia di cessazione dell’attività (cessazione codice ditta) da “Denunce – Denunce di cessazione”, tramite l’apposito link “Autoliquidazione ditte cessate”.

Con il servizio “Autoliquidazione ditte cessate”, gli utenti possono effettuare:

  1. l’invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività per le polizze dipendenti;
  2. il calcolo del premio a conguaglio, che può essere sia a favore del soggetto assicurante che a favore dell’Inail con conseguente obbligo di pagamento.

Il servizio online “Autoliquidazione ditte cessate” rimane disponibile all’utente fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione.

Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite Pec alla sede INAIL competente.

Nel caso in cui dai conteggi scaturisca un conguaglio di premio da versare, il relativo pagamento deve essere effettuato in unica soluzione in quanto non applicabile il pagamento in quattro rate (art. 44, comma 3, DPR n. 1124/1965 e art. 55, comma 5 L. n. 144/1999).

Qualora il sistema rilevi disallineamenti tra gli elementi di calcolo indicati dall’utente nel servizio e quelli presenti nell’archivio dell’INAIL, un apposito messaggio avvisa l’utente e lo invita a riproporre l’autoliquidazione.

 

PRESUPPOSTI PER L’AUTOLIQUIDAZIONE DITTE CESSATE

Il servizio “Autoliquidazione ditte cessate” presuppone che:

  1. sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice ditta);
  2. il premio relativo all’anno precedente sia stato regolato.

Quanto al primo presupposto, la denuncia di cessazione dell’attività può essere trasmessa anche contestualmente all’autoliquidazione delle ditte cessate e in questo caso la data di cessazione indicata dal soggetto assicurante o dal suo intermediario è memorizzata nel servizio “Autoliquidazione ditte cessate”.

Viceversa, se la denuncia di cessazione dell’attività già trasmessa è stata regolarmente istruita e definita dalla sede INAIL competente con emissione del certificato di cessazione, il servizio “Autoliquidazione ditte cessate” considera la data di cessazione indicata nel predetto certificato.

Infine, il servizio non consente di trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni se non viene trasmessa anche la denuncia di cessazione, qualora questa non sia stata già inviata.

Per quanto riguarda il secondo presupposto, relativo all’avvenuta regolazione del premio dovuto per l’anno precedente, il servizio online è stato strutturato con gli opportuni controlli.

 

AUTOLIQUIDAZIONE E TEMPISTICHE DELLA CESSAZIONE

Poiché, in base alla consueta programmazione delle attività, l’elaborazione dell’autoliquidazione si completa per tutti i soggetti assicuranti entro il 31 marzo per le dichiarazioni delle retribuzioni trasmesse nei termini di legge entro il 28 febbraio, ci possono essere alcuni casi in cui non può essere utilizzato il servizio “Autoliquidazione delle ditte cessate”.

Infatti, poiché per i titolari di polizze dipendenti le dichiarazioni delle retribuzioni devono essere inviate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, l’ipotesi che non sia stato regolato l’anno precedente (tranne i casi di omesso invio delle dichiarazioni retributive) si verifica solo per i soggetti che cessano l’attività dal 1° al 31 gennaio che sono tenuti a trasmettere le retribuzioni entro il 16 marzo.

In questi casi residuali il servizio “Autoliquidazione ditte cessate” non può essere utilizzato per il calcolo del premio relativo al periodo decorrente dal 1° gennaio fino alla data di cessazione dell’attività, ma solo per inviare entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa la dichiarazione delle retribuzioni relativa al suddetto ultimo periodo.

Una volta calcolato il premio di autoliquidazione dell’anno precedente è prevista la comunicazione dell’autoliquidazione al soggetto assicurante tramite Pec, a cura della Sede competente, con il risultato dei conteggi e quindi con l’indicazione degli eventuali conguagli a favore del datore di lavoro o da versare all’Istituto.

I soggetti assicuranti titolari di polizza dipendenti che cessano l’attività dal 1° febbraio in poi, possono determinare il premio dovuto tramite il servizio “Autoliquidazione ditte cessate” entro il termine stabilito, tenendo presente che le attività di elaborazione dell’autoliquidazione di tutti i soggetti assicuranti si completano entro il 31 marzo di ogni anno.

 

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO E AGEVOLAZIONI

L’autoliquidazione è calcolata sulla base degli elementi disponibili al momento in cui l’utente effettua gli adempimenti con il servizio “Autoliquidazione ditte cessate” (art. 28, comma 4 DPR n. 1124/1965).

In particolare, per quanto riguarda il tasso applicabile, si fa riferimento a quello già comunicato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 22 delle Modalità per l’Applicazione delle Tariffe.

Nel caso in cui il soggetto assicurante abbia presentato la domanda di riduzione del tasso per prevenzione ai sensi dell’art. 23 delle Modalità per l’Applicazione delle Tariffe 2019 possono verificarsi i seguenti casi:

  1. la domanda di riduzione del tasso per prevenzione non è stata ancora definita dalla sede INAIL competente, in questo caso il servizio considera per il conteggio dell’eventuale premio dovuto a conguaglio il tasso applicabile comunicato entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
  2. la domanda di riduzione del tasso per prevenzione è stata definita e accolta dalla Sede competente con emissione del relativo provvedimento di accoglimento, nel quale è indicata la percentuale di oscillazione del tasso in diminuzione. In questo caso, il servizio, ai fini dell’eventuale conguaglio di premio, considera il nuovo tasso comprensivo dell’oscillazione in diminuzione di cui al predetto art. 23.

Nell’ipotesi di cui al punto 1, qualora la domanda venga accolta dall’INAIL dopo il termine per l’autoliquidazione della ditta cessata (giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione), l’Istituto deve provvedere alla rettifica del tasso applicato nonché al ricalcolo dell’eventuale premio di autoliquidazione dovuto fino alla data di cessazione dell’attività e all’invio del relativo provvedimento.

Il calcolo dell’eventuale conguaglio di premio presente nel servizio “Autoliquidazione ditte cessate” per la polizza dipendenti viene effettuato con il tasso di rata elaborato con operazione centralizzata per l’autoliquidazione dell’anno precedente, ovvero il tasso rielaborato dalla Sede nonché le agevolazioni/sconti secondo la normativa vigente alla data di utilizzazione del servizio.

Nel caso in cui intervengano modifiche delle agevolazioni con effetto retroattivo oppure le riduzioni contributive siano revocate, è previsto il ricalcolo d’ufficio dell’eventuale conguaglio di premio dovuto fino alla data di cessazione.

 

REGIME SANZIONATORIO IN CASO DI TARDATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI

Nel caso di violazione del termine previsto per l’invio delle dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate (giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione) l’eventuale conguaglio di premio è calcolato sulle retribuzioni trasmesse via Pec (art. 28, comma 8, DPR n. 1124/1965).

In questo caso, sul premio dovuto sono applicate le sanzioni civili per evasione dal giorno successivo alla scadenza del premio di autoliquidazione al giorno precedente la data di trasmissione via Pec delle retribuzioni, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera “b” della legge n. 388/2000, che stabilisce che: “Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti”.

Se invece si accerta che la tardiva comunicazione all’INAIL dell’ammontare delle retribuzioni ha determinato un conguaglio a favore del soggetto assicurante, trattandosi di un’inadempienza di carattere formale e non sostanziale, l’INAIL provvederà ad avviare il procedimento sanzionatorio (L. 24 novembre 1981, n. 689) consistente nell’accertamento della violazione e nella conseguente emissione dell’atto di contestazione e notificazione dell’illecito amministrativo accertato preceduto dalla diffida obbligatoria (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004).

In tale ipotesi è applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 195 DPR n. 112410/1965 che prevede in caso di violazione delle disposizioni del medesimo decreto una sanzione amministrativa da un minimo di 125 euro a un massimo di 770 euro (sanzione in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689 pari a 250 euro).

Per ulteriori dettagli tecnici si rinvia al manuale utente Autoliquidazione ditte cessate pubblicato in www.inail.it Servizi online – Manuali operativi.


Referenti

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