Impianti recupero rifiuti provenienti da fresatura o demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso - Decreto 28 marzo 2018, n. 69

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018, Serie Generale n. 139, è stata pubblicato il Decreto 28/03/2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Suggerimento n. 322/77 del 22 giugno 2018


Facciamo seguito al nostro precedente Suggerimento n. 473 del 16 ottobre 2017, riguardante la specifica tecnica UNI/TS 11688 (criteri di qualificazione e impiego del conglomerato bituminoso di recupero proveniente da rimozione di pavimentazioni esistenti), per segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018 Serie Generale n. 139 è stata pubblicato il Decreto 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il Decreto n. 69/2018 (v. allegato) entrerà in vigore il 3 luglio 2018.

Informiamo pertanto i gestori di impianti di recupero rifiuti provenienti da fresatura o demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso, autorizzati per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, che ai fini dell'adeguamento ai criteri del citato Decreto del 28/03/2018, n. 69, i medesimi soggetti sono obbligati a presentare all’autorità competente, entro il 30 ottobre 2018, un aggiornamento della precedente comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 oppure presentare istanza di aggiornamento della precedente autorizzazione ottenuta ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Nelle more dei citati aggiornamenti, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può continuare ad essere utilizzato se il medesimo presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3 del Decreto 69/2018 ovvero, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso rifiuto proveniente da fresatura o demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso cesserà di essere qualificato come rifiuto e sarà qualificato “granulato” di conglomerato bituminoso se soddisferà tutti i seguenti criteri/condizioni/requisiti:

a) sarà utilizzato, ai sensi dell’articolo 184 ter, comma 1, lettera a) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per i seguenti scopi specifici (di cui alla parte a) dell'Allegato 1 del Decreto n.69/2018):
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
b) risponderà agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) oppure UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
c) risulterà conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al Decreto n. 69/2018 (v. allegato).

Tutte le sopradescritte caratteristiche/condizioni/requisiti dovranno essere attestati dal gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso mediante apposita dichiarazione di conformità (ai sensi dell'articolo 4 del Decreto n. 69/2018) e più precisamente tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo n. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Attenzione:

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere redatta dal gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso al termine del singolo processo produttivo di ciascun lotto di granulato (lotto = quantitativo non superiore a 3.000 m3).

La citata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere predisposta utilizzando esclusivamente l’apposito modulo di cui all'Allegato 2 al Decreto n. 69/2018 (v. allegato).

Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi.

La citata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure, in alternativa, tramessa con modalità telematica (ai sensi dell’articolo 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Gli Enti destinatari della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono:

- l’autorità destinataria della precedente comunicazione di cui all'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. oppure l’autorità che nel passato aveva rilasciato l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- l’ARPA territorialmente competente.

Il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso è obbligato a conservare per cinque anni, presso l'impianto di produzione (o presso la propria sede legale), la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

Il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso è obbligato altresì a conservare per cinque anni (presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale), un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto (in conformità alla norma UNI 10802:2013) ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui al citato articolo 3. Le modalità di conservazione del campione dovranno garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.Saranno esenti dall’obbligo di conservazione dei singoli campioni di granulato sia le imprese in possesso della certificazione EMAS sia le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. 

MOLTO IMPORTANTE

Il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso è obbligato ad attenersi anche alle disposizioni previste dall’Allegato 1 al Decreto 28/03/2018, n. 69 (v. allegato) che fornisce specifiche indicazioni per:

- I controlli sui rifiuti (F.I.R con il codice EER 17.03.02) in ingresso all’impianto e provenienti da fresatura o demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
- Le verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso prodotto;
- La dotazione che devono avere gli Impianti di produzione di granulato in merito alle procedure di accettazione dei rifiuti provenienti da fresatura o demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
- Le analisi di laboratorio certificato per eseguire il Test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso prodotto (verificare i parametri/limiti da ricercare);
- I campionamenti di granulato (frequenza e preparazione);
- L’accertamento delle caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso.

 

ESCLUSIONE

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto n. 69/2018, le disposizioni del citato regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (v. sotto).

Il regolamento definisce conglomerato bituminoso il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso oppure il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

 

 

Testi di norme richiamate:
Art. 183 - Definizioni
omissis
qq) «sottoprodotto»:
qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’ articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’ articolo 184-bis, comma 2;
 
Art. 184-bis - Sottoprodotto
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Omissis

In merito alla disposizione di cui all’art. 184 bis, comma 1, lettera b) si può valutare l’utilizzo dell’Allegato 2 al Decreto del Ministero dell’Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 ovvero la “scheda tecnica e dichiarazione di conformità”.

Il D.M. 264/2016 fornisce alcune modalità con cui provare la sussistenza dei requisiti costitutivi del sottoprodotto segnalando quindi alcuni primi “criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti/condizioni per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” in ottemperanza dell’art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Essendo detti criteri “indicativi” rimane fatta salva la possibilità di dimostrare, con altra modalità, che una sostanza o un oggetto non è un rifiuto ma è un sottoprodotto e pertanto dette modalità previste dal D.M. n. 264/2016 non sono da intendersi “obbligatorie/esaustive” ma solo esemplificative.

Per tale motivo rimane vigente il principio della libertà di prova ovvero che sono stati soddisfatti tutti i requisiti/condizioni del sottoprodotto con altri mezzi/documenti tenendo però ben presente che l’onere di fornire la prova del rispetto di tutte le condizioni di cui all’art. 184-bis deve avvenire con certezza e non come eventualità con conseguente obbligo di procedere ogni volta all'analisi delle specifiche situazioni di fatto.


Referenti

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Tags: Rifiuti