Impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti – piano di emergenza interna obbligatorio

Entro il 4 marzo 2019 i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza “interna” e di trasmettere al Prefetto tutte le informazioni utili per l’elaborazione che detto Ente dovrà predisporre per il piano di emergenza “esterna” d’intesa con gli Enti locali interessati.

Suggerimento n. 22/8 del 9 gennaio 2019


Informiamo i gestori di impianti di stoccaggio e/o lavorazione rifiuti che la legge n. 132/2018, di conversione con modifiche del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. Decreto Sicurezza) ha inserito l’art. 26-bis (vedi allegato), contenente nuovi obblighi per coloro che conducono impianti di stoccaggio e/o di lavorazione dei rifiuti.

Detta norma è da intendersi a integrazione di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 105/2015 (c.d. Direttiva Seveso III).  

Evidenziamo che l’art. 26-bis non distingue tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, pertanto, salvo future e auspicate circolari esplicative, l’obbligo di redigere il piano di emergenza interna ad oggi riguarda indistintamente tutti gli impianti che gestiscono rifiuti, a prescindere dal tipo di rifiuti trattati (pericolosi, non pericolosi, infiammabili e non), dalle operazioni svolte sui medesimi e indipendentemente dalla dimensione e dal regime autorizzatorio dell’impianto (AIA, ordinario o semplificato).

Il nuovo provvedimento, nell’ambito dei dati e delle informazioni che devono figurare nei piani di emergenza interna, rimanda esplicitamente in più punti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti che, come è noto, riguarda esclusivamente le sostanze pericolose, e pertanto diventa difficile comprendere perché anche lo stoccaggio e la lavorazione di rifiuti non pericolosi e non infiammabili debba sottostare a questo nuovo adempimento (per il nostro settore, ad esempio, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti inerti provenienti da costruzione e demolizione).

A conferma delle perplessità sull’estensione dell’obbligo del piano di emergenza interna a tutti gli impianti di stoccaggio e/o lavorazione rifiuti, evidenziamo che per il settore edilizia, l’amianto (rifiuto pericoloso) non è regolamentato dalla Direttiva Seveso III, la quale, pertanto, non si deve applicare ai rifiuti pericolosi provenienti dalla demolizione di edifici o mezzi di trasporto che contengono amianto, né alle attività di rimozione dell’amianto.

Informiamo le imprese che abbiamo già richiesto ad ANCE di farsi parte attiva presso i Ministeri di competenza, al fine di accertare l’eventuale esclusione dell’applicazione dell’art. 26-bis della legge n. 132/2018 ai gestori di impianti di stoccaggio e/o lavorazione di rifiuti inerti provenienti da costruzione e demolizione.

Il piano di emergenza interna, di cui all’art. 26-bis della legge 132/2018, è disciplinato dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs n. 105/2015 (c.d. Direttiva Seveso III) e relativo Allegato 4 punto 1 (vedi allegato).

Ai sensi dell’art. 26-bis, i gestori di impianti autorizzati di stoccaggio (D15 e R13) e/o di lavorazione dei rifiuti (R5), esistenti o di nuova costruzione, entro il 4 marzo 2019 hanno l'obbligo di:

- predisporre un piano di emergenza “interna” - PEI (vedi allegato);

- trasmettere al Prefetto competente per il territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza “esterna”; di conseguenza il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, dovrà predisporre a sua volta, il piano di emergenza “esterna” all'impianto e coordinarne l'attuazione.

Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine.

L’eventuale revisione del piano dovrà tenere conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

Il piano ha lo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti rilevanti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

In assenza di circolari esplicative sull’applicazione del citato art. 26-bis, consigliamo a tutti i gestori di impianti di stoccaggio e/o lavorazione rifiuti di rispettare la scadenza del 4 marzo 2019.

Infine, cogliamo l’occasione per trasmettere copia della circolare ministeriale n. 4064 del 15/03/2018 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” (vedi allegato).

Per ulteriori approfondimenti in merito si rimanda agli allegati al presente Suggerimento, mentre gli Uffici restano comunque a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.


Referenti

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Tags: Rifiuti