Impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti – comunicazione ai Prefetti entro il 6 dicembre 2021

I titolari degli impianti di gestione dei rifiuti devono inviare, entro il 6 dicembre 2021, al Prefetto competente per territorio, tutte le informazioni aggiornate utili per consentire l'elaborazione o l'aggiornamento del piano di emergenza esterna dell’impianto stesso. Detto adempimento, a livello prudenziale e cautelativo, deve essere eseguito anche dai gestori di impianti che nel 2019 hanno già trasmesso la documentazione, in quanto la stessa è da integrare e aggiornare alla luce del DPCM 27 agosto 2021 tramite la compilazione del “modulo di dichiarazione” Allegato C.2.

Suggerimento n. 736/212 del 24 novembre 2021


Precedenti comunicazioni

Suggerimenti n. 22/2019 e n. 124/2019

 

Ricordiamo alle imprese associate che come già anticipato con le nostre precedenti comunicazioni, l’art. 26-bis della Legge 132/2018 aveva introdotto nuovi obblighi per i gestori di impianti di stoccaggio e/o di trattamento dei rifiuti riguardanti il piano di emergenza interna (PEI).   

Tali soggetti entro il 4 marzo 2019 avevano l'obbligo di:

  • predisporre un piano di emergenza interna (PEI);
  • trasmettere al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE) a cura del Prefetto stesso.

Gli adempimenti riguardano tutti gli impianti di stoccaggio e/o di trattamento dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, indipendentemente dal tipo di rifiuti trattati (pericolosi, non pericolosi, infiammabili e non), dalle operazioni svolte, dalla dimensione e dal regime autorizzativo dell’impianto (AIA, ordinario o semplificato).

Il recente DPCM 27/08/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 240 del 07/10/2021 ed emanato ai sensi del comma 9 della Legge n. 132/2018) richiama il sopra citato art. 26-bis (vedi allegati).

Pertanto, i gestori di impianti di stoccaggio e/o di trattamento dei rifiuti che non avessero ancora adempiuto agli obblighi sopra elencati, entro il 6 dicembre 2021 devono inviare al Prefetto competente per territorio, tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna (PEE) dell’impianto stesso.

Il Prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni, redige il piano di emergenza esterna (PEE) o, se necessario, provvede al suo aggiornamento.

Ricordiamo che le informazioni da trasmettere al Prefetto sono individuate dalla Circolare del Ministero dell’ambiente n. 2730 del 13 febbraio 2019, espressamente richiamate anche dalle Linee Guida emanate con DPCM 27/08/2021 (vedi allegati).

In particolare, ai fini dell’elaborazione da parte del Prefetto dei piani di emergenza esterna (PEE), i gestori degli impianti devono fornire le informazioni necessarie per descrivere l’impianto, quali ad esempio:

  • dati identificativi dell’impianto e anagrafici del gestore;
  • descrizione dell’attività svolta (compreso numero di addetti);
  • autorizzazioni ambientali e di sicurezza;
  • planimetria dell’area su cui insiste l’impianto e piante in scala degli edifici e delle aree interessate;
  • relazione tecnica su quantità e tipologia dei rifiuti trattati, capacità di stoccaggio, le caratteristiche di pericolo se sono trattati rifiuti pericolosi, descrizione delle misure di sicurezza e prevenzione adottate, dei possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente a seguito di un incendio/esplosione;
  • descrisioni delle misure adottate per prevenire incendi, limitare le conseguenze, provvedere al ripristino e disinquinamento, nonchè per allertare le autorità competenti.
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  • A tal proposito, Assimpredil Ance ritiene che le indicazioni fornite nel 2019, sulla base della Circolare ministeriale n. 2730/2019, a livello prudenziale e cautelativo, debbano essere integrate e aggiornate alla luce delle linee guida appena pubblicate, avendo cura di compilare il Modulo di dichiarazione di cui all’Allegato C.2 (modulo di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell’art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018), da trasmettere al Prefetto competente per territorio entro il 6 dicembre 2021 (cioè 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 27/8/2021.
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  • Pertanto, Assimpredil Ance consiglia anche ai titolari di impianti di gestione dei rifiuti che avessero rispettato la scadenza del 4 marzo 2019, di inoltrare comunque al Prefetto, entro il 6 dicembre 2021, il piano di emergenza interna (PEI) aggiornato con l’Allegato C.2, documentazione necessaria ai Prefetti per elaborare successivamente i piani di emergenza esterna (PEE).

Sono invece esclusi da tali adempimenti gli impianti soggetti alla Seveso III, ossia gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai richiamati Suggerimenti Assimpredil Ance e ai provvedimenti allegati.


Referenti

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Tags: Ambiente