Il DL Milleproroghe 2026 è legge: proroga titoli edilizi e convenzioni

Con la legge 27 febbraio 2026 n. 26 di conversione del DL Milleproroghe è stata confermata l’estensione a quattro anni della proroga dei termini di inizio e di fine lavori di titoli edilizi rilasciati o formatisi sino al 31 dicembre 2025, oltre che di validità di convenzioni urbanistiche formatesi entro lo stesso termine.

Importante | Suggerimento n. 145/8 del 11 marzo 2026


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 della Legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione del DL“Milleproroghe” (Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200) “è stata resa operativa l’estensione da 36 mesi (3 anni) a 48 mesi (4 anni) della proroga straordinaria prevista dall’art. 10-septies del Decreto Ucraina (Decreto-legge 21/2022) per:

  • i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025(in precedenza fino al 31 dicembre 2024);
  • il termine di fine lavori delle Scia presentate fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024);
  • il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelleconvenzioni urbanistiche e nei relativi piani attuativi formatisi fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024).

 

L’estensione della proroga è contenuta nell’art. 9, comma 2-bis del DL 200/2025, come inserito dalla Legge di conversione 26/2026 ed è in vigore dal 1° marzo 2026.

 

Si ricorda che la proroga dell’art. 10-septies del Decreto Ucraina (D.L. 21/2022), inizialmente fissata in un anno, era stata poi estesa a due anni dall’art. 10, comma 11-decies del D.L. 198/2022 convertito nella Legge 14/2023 e in seguito a due anni e sei mesi dall’art. 4-quater del D.L. 181/2022 come convertito nella Legge 11/2024 (vedi ns. suggerimento 93/8 dell’8 febbraio 2024) e a tre anni dall’art. 7 comma 2 del DL 202/2024 convertito nella legge 15/2025 (ns. suggerimento n. 128/10 del 4 marzo 2025).

Come è noto, la proroga di cui al DL Milleproroghe, riguarda:

  • i termini di inizio e fine lavori dei Permessi di costruire rilasciati o formatisi e delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (Scia) presentate fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza tale termine era il 31 dicembre 2024).

Interessa anche la validità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro il 31 dicembre 2025 (la cui efficacia è estesa a otto anni o a nove anni, considerato che, in base all’art. 146 del D.lgs. 42/2004, il termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica è cinque anni, ovvero, se i lavori sono iniziati nel quinquennio, sei anni), a cui si applicano le stesse condizioni di proroga dei titoli edilizi.

Tali termini temporali possono essere prorogati con invio di una comunicazione al Comune.

  • il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche e nei relativi piani attuativi, formatisi fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza tale termine era il 30 giugno 2024), che sono prorogati in automatico, purché non contrastanti con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Sono prorogabili ulteriormente anche i termini di convenzioni urbanistiche e di relativi piani attuativi già interessati dalla proroga straordinaria triennale della Legge 98/2013 di conversione del Decreto del Fare o della Legge di conversione 120/2020 del Decreto Semplificazioni.

 

Si allega nuovamente la modulistica relativa alla richiesta di proroga per titoli edilizi:

il fac-simile di comunicazione al Comune di voler usufruire per la prima volta della proroga straordinaria dei termini per Permessi di costruire o Scia ai sensi dell’art. 10-septies del DL 21/2022 e successive modifiche e integrazioni (fac-simile di richiesta di nuova proroga);

il fac-simile di comunicazione integrativa al Comune di voler usufruire della estensione a trentasei mesi della proroga, come prevista dal nuovo art. 9, comma 2-bis del DL 200/2025, da utilizzare qualora sia stata già trasmessa in precedenza una comunicazione sempre ai sensi dell’art. 10-septies del DL 21/2022 (fac-simile di integrazione di proroga).

 

Si riporta in allegato il riferimento normativo al DL Milleproroghe 2026, art. 10 septies D.L. 21/2022 (modificato dall’art. 9 del D.L. 31 dicembre 2025 n. 200) e  il link alla nota tecnica di Ance del 6 marzo scorso.


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Tags: Edilizia