Guida Agenzia Entrate per ristrutturazioni edilizie

Nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate riferita agli interventi di ristrutturazione edilizia.

Suggerimento n.455/55 del 3 ottobre 2017


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet l’aggiornamento della Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” che, oltre a riepilogare le misure contenute nella Legge di Bilancio 2017, si sofferma sulle novità relative agli interventi di adeguamento antisismico.

In particolare, con riferimento a tali interventi, la Guida, dopo aver ricordato la disciplina del c.d. “sismabonus”, approfondisce la sua estensione agli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica. In particolare, per i trasferimenti delle singole unità immobiliari effettuati entro diciotto mesi dall’ultimazione dei lavori, è prevista l’applicazione della detrazione del 75% ovvero dell’85% in capo all’acquirente, da recuperare in cinque quote annuali in sede di dichiarazione dei redditi. Il prezzo di acquisto sul quale calcolare la detrazione è quello riportato nell’atto di compravendita e comunque entro l’ammontare massimo di 96.000 euro.

La Guida ricorda inoltre la possibilità per i contribuenti, in alternativa alla detrazione di imposta, di optare per la cessione del credito di imposta, corrispondente all’importo detraibile secondo quanto previsto dalla legge.

Si ricorda altresì che è disposta la proroga, per l’anno 2017, nella misura potenziata del 50%, della detrazione per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite massimo di 96.000 euro), ceduti dalle imprese costruttrici entro diciotto mesi dall’ultimazione dei lavori. In merito, si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile usufruire del beneficio anche se il rogito è stato stipulato prima della fine lavori, ma potrà essere effettivamente goduto dall’acquirente solo a partire dal periodo di imposta in cui gli interventi sull’intero fabbricato sono stati ultimati.

 

Allegato: Guida Agenzia delle Entrate

 


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