Fatture elettroniche di fine anno

Le fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre rientrano nella liquidazione Iva del mese corrente mentre, in caso contrario, concorrerono nella liquidazione del mese successivo.

Suggerimento n.595/70 del 19 dicembre 2019


Come è noto, l’esercizio del diritto alla detrazione Iva nasce con l’esigibilità del tributo ma può essere eseguito solo al momento della ricezione del documento.

Il momento di ricezione della fattura elettronica coincide con la data in cui il Sistema di Interscambio consegna il documento al soggetto destinatario (o è resa disponibile), ovvero con la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente soggetto Iva  qualora il Sistema di Interscambio non sia riuscito a recapitare il documento e lo abbia messo a disposizione nell’Area riservata "fatture e corrispettivi".

La regola che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione non è valida per i documenti di acquisto a cavallo d’anno: ad esempio, l’iva di una fattura elettronica di acquisto datata 31 dicembre 2019, ricevuta attraverso il Sistema di Interscambio il 2 gennaio 2020, può essere detratta solo nel mese di gennaio, ossia nel mese di ricevimento della fattura.

A fine anno possono quindi verificarsi le seguenti differenti casistiche:

  • fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre: rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
  • fatture di dicembre 2019, ricevute nel mese di gennaio 2020 e registrate nel mese di gennaio 2020: concorrenza nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020,
  • fatture di dicembre 2019, ricevute nel mese di dicembre 2019 ma non registrate a dicembre 2019: possibilità di detrazione dell’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,
  • fatture di dicembre 2019, ricevute nel mese di dicembre 2019 ma registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.

In vista del 31/12/2019, è pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché la fattura venga inviata al Sistema di Interscambio entro tale data, qualora si voglia recuperare l’imposta nell’anno corrente.

È necessario inoltre monitorare attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l’Iva a credito, specialmente quando il cessionario/committente non ha ricevuto la fattura: in questo caso occorre verificare se tale fattura non recapitata sia stata emessa dal cedente/prestatore e sia stata messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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