End of waste inerti: la Regione Lombardia allarga i possibili utilizzi dei materiali recuperati
L’art. 19-bis della L.R. n. 26/2003, introdotto dall’art. 21 della L.R. n. 18/2025, consente l’impiego dei prodotti “end of waste” derivati dal recupero degli inerti da costruzione e demolizione anche per utilizzi diversi da quelli indicati dal regolamento nazionale, a condizione che siano rispettati criteri tecnici, ambientali e sanitari stringenti.
Suggerimento n. 584/124 del 22 dicembre 2025
Informiamo i soci che la Regione Lombardia con l’approvazione la Legge 9 dicembre 2025, n. 18 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025) detta alcune ulteriori regole sulla cessazione della qualifica di rifiuto degli scarti edilizi (“end of waste”) in coordinamento con il Regolamento nazionale di cui al D.M. n. 127/2024.
In particolare, gli utilizzi ulteriori o diversi da quelli indicati nell’Allegato 2 del D.M. n. 127/2024 sono ammessi solo se i materiali:
- risultano conformi alle normative tecniche di prodotto o di impiego riconosciute a livello nazionale o UE;
- rispettano i valori limite per le sostanze inquinanti previsti dalle norme applicabili;
- non determinano impatti complessivi negativi su ambiente e salute umana, in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 152/06.
Viene chiarito, inoltre, che la dimostrazione dell’assenza di impatti su ambiente e salute può essere condotta alternativamente mediante prove o valutazioni effettuate secondo metodiche riconosciute, incluse quelle previste dal Regolamento (CE) n. 440/2008, riferimento europeo per i metodi di prova nell’ambito del sistema REACH.
La nuova norma rafforza l’obbligo di tracciabilità, verificabilità e documentazione dell’intero percorso del materiale, della produzione fino all’utilizzo finale, come elemento strutturale del regime “end of waste”.
Quanto alle autorizzazioni “end of waste” già rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. n. 152/06, anche se riferite ai rifiuti inerti diversi da quelli di cui al D.M. n. 127/2024, le stesse restano valide ed efficaci. Possono essere rinnovate o rilasciate anche con metodologie alternative, se garantiscono standard equivalenti di qualità e sicurezza ambientale.