Emergenza climatica - Cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi meteo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 98/2023, in vigore dal 29 luglio u.s., che introduce misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica.

Suggerimento n. 392/77 del 1° agosto 2023


Come noto (v. Suggerimento n. 367/2023) per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazione in atto, è possibile richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) evocando la causale “eventi meteo” nel rispetto dei requisiti e delle indicazioni operative fornite dall’INPS (v. nostro Suggerimento n. 502/2022) e recentemente ribadite nel messaggio n. 2729/2023.

Il Governo, con il Decreto Legge n. 98/2023, ha introdotto un’importante novità, seppur temporanea, alla disciplina generale in tema di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile qualora richieste in caso di eccezionale emergenza climatica.

 Infatti, al fine di fronteggiare anomale situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, le sospensioni  o le riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 causate da eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo) non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO (52 settimane in un biennio mobile). Si ricorda che il contributo addizionale (articolo 5 del Decreto Legislativo n. 148/2015) non è dovuto per gli interventi concessi per tali eventi.

Si segnala, infine, che il Decreto in parola ha previsto la possibilità che i Ministeri competenti favoriscano la sottoscrizione di intese tra Associazioni datoriali ed Organizzazioni sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.


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