Efficienza energetica edifici – nuove disposizioni

È stato pubblicato il D.Lgs. 73/2020 in materia di efficienza energetica degli edifici e che modifica il precedente D.Lgs. 102/2014. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 29 luglio 2020.

Suggerimento n.594/145 del 31 luglio 2020


Informiamo le imprese associate che è stato pubblicato il Decreto Legislativo 73/2020 (sulla G.U. n. 17 del 14 luglio 2020, vedi allegato) il quale in attuazione della Direttiva UE 2018/2002, modifica la Direttiva 2012/27/UE inerente l’efficienza energetica degli edifici.

Tra le modifiche ed integrazioni di interesse per il nostro settore si segnala:

- l’estensione dell'obbligo di risparmio energetico al periodo 2021-2030, quantificato e inserito dall'Italia nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) (art. 3, comma 1 del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 73/2020);

- l’istituzione di un apposito portale informatico per la gestione delle proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili delle Pubbliche Amministrazioni centrali e della relativa documentazione e adempimenti richiesti (art. 5, comma 3 bis del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 73/2020);

- la predisposizione di programmi per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all’edilizia residenziale pubblica (art. 5, comma 11 bis del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 73/2020);

- l’estensione dello stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementandolo da 30 fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS (art. 5, comma 12 del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs 73/2020);

- la verifica del rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica per gli immobili delle pubbliche amministrazioni, allorché acquistati o locati, non più attraverso l'attestato di prestazione energetica ma mediante la relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (art. 6, comma 1-bis del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 73/2020);

- le disposizioni per l'aggiornamento degli strumenti finalizzati a generare risparmi, quali i certificati bianchi e il Conto Termico (art. 7, commi 3 e 4 del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 73/2020).

Quindi per i certificati bianchi, si potranno prevedere:

- modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, nonché sue eventuali dilazioni;

- un’estensione o una variazione dell’ambito dei soggetti obbligati;

- misure per l’incremento dei progetti presentati, per semplificare l’accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.

Mentre l’aggiornamento del Conto Termico, che dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2021, terrà conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell’esigenza di semplificare l’accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l’utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione. Viene anche specificato che tale aggiornamento dovrà tenere conto delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria ed al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), con particolare riferimento alla necessità di:

a) prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;

b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;

c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) prevedere la possibilità, almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.

- lo scomputo, per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, del maggiore spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia.

Viene precisato che entro tali limiti del maggiore spessore è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi (DPR n. 380/2001), a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici e che le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice Civile.

È stato quindi eliminato il riferimento alla misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura (art. 14, comma 7 del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 73/2020).

Inoltre il decreto abroga lo scomputo dei maggiori spessori nel caso di nuove costruzioni, così come precedentemente previsto dal comma 6 dell’art. 14 del D.Lgs. 102/2014.

Il decreto 73/2020 prevede inoltre:

- il conseguimento dell’obiettivo obbligatorio di efficienza energetica tramite misure di promozione dell’efficienza energetica (art. 7, comma 1 ter del decreto 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 73/2020). In particolare le misure identificate sono: lo schema d'obbligo dei Certificati Bianchi; le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica ed il recupero edilizio del patrimonio immobiliare esistente; il Conto Termico; il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica (FNEE); il Piano lmpresa 4.0; il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC); il Programma di interventi di efficienza energetica promossi dalle politiche di coesione 2021-2027; il Piano nazionale di Informazione e Formazione per l'efficienza energetica (PIF); le misure per la mobilità sostenibile. I risparmi conseguiti da tali misure dovranno essere fornite alla Commissione europea anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la povertà energetica;

- l’aggiornamento della disciplina dell'obbligo di eseguire diagnosi energetiche per le grandi imprese che prevede l’esenzione dall’obbligo di periodicità (ogni 4 anni) di eseguire una diagnosi energetica se le stesse hanno adottato sistemi di gestione conformi alla sola norma ISO 50001 e non più per chi si è dotata di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001. In sintesi, viene quindi eliminata l’esenzione dalla diagnosi per le grandi imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001. Non sono inoltre soggette all'obbligo di eseguire diagnosi energetiche le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep. Per tali imprese, con decreto del Ministero dello sviluppo economico verrà definita la tipologia di documentazione da trasmettere (articolo 8, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 73/2020);

- l’emanazione dei bandi pubblici per finanziare l'efficienza energetica nelle PMI finalizzate a favorire i sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001 (articolo 8, comma 10 bis del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 73/2020);

- un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese, elaborato dall’ENEA, per l’esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse (articolo 8, comma 10-ter del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal d.lgs 73/2020);

- le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo che i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali siano leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi dovranno essere dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto. Viene inoltre evidenziato che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore (articolo 9 del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 73/2020).

Ulteriori modifiche riguardano:

- i regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, chiarendo gli ambiti di intervento degli esperti in gestione dell'energia con la previsione di norme tecniche finalizzate ad individuarne le specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche. Inoltre sono previsti programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici (art. 12 del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 73/2020);

- la valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche, che dovranno tener conto delle possibilità e degli strumenti proposti dall’iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica (art. 15 comma 4-bis del D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs 73/2020).

Altre novità riguardano le definizioni per integrare nella normativa nazionale le nuove definizioni introdotte dalla Direttiva Europea 2018/2002.

È stata quindi aggiornata la definizione di esperto in gestione dell'energia - EGE, e di auditor energetico, al fine di chiarire l'identificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici. Quest’ultima figura coincide con quella dell'EGE per le attività previste dal D.Lgs. 73/2020 in relazione all'esecuzione delle diagnosi energetiche.

Viene inoltre chiarita ed ampliata la definizione di pubblica amministrazione centrale, per la quale si intendono le autorità governative centrali di cui all’allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali. È anche aggiornata la definizione di sistema di contabilizzazione, e di grande impresa.

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 73 del 14 luglio 2020, le nuove disposizioni entrano in vigore il 29 luglio 2020. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo del decreto (in allegato).

Ricordiamo infine che in Associazione è attivo lo Sportello Energia, curato da professionisti esperti in materia (Ing. Luca Sarto e arch. Alberto Pizzi), per fornire chiarimenti e consulenze alle imprese associate al seguente indirizzo e-mail: sportello.energia@assimpredilance.it.

Gli uffici dell’Area Territorio Tecnologia Economia di Assimpredil Ance sono comunque a supporto del servizio e a disposizione per qualsiasi richiesta da parte degli associati tramite la segreteria di competenza (Margherita Navarra tel. 02.88129549; m.navarra@assimpredilance.it).

Allegati


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Tags: Energia