Ecobonus condomini - prima cessione ad un unico soggetto

Il beneficiario della detrazione per interventi di riqualificazione energetica (c.d. Ecobonus) su parti comuni condominiali può effettuare la prima cessione del credito d’imposta solo ad un unico soggetto collegato all’intervento.

Suggerimento n.553/66 del 26 novembre 2019


Con una discutibile interpretazione l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire alcune precisazioni in merito alla cessione del credito per interventi di Ecobonus effettuati su parti comuni di un condominio.

In particolare, nella fattispecie analizzata dagli uffici finanziari, un condòmino ha chiesto chiarimenti circa la possibilità, di acquisire unitamente ad altri comproprietari di unità abitative facenti parte di un condominio sul quale vengono eseguiti interventi di riqualificazione energetica, il credito di un altro condòmino, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi stessi.

A tale proposito, con Risposta ad Interpello n. 481 del 13 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in sede di prima cessione, il credito di imposta, derivante da interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni condominiali, può essere ceduto ad un solo soggetto cessionario.

Tale interpretazione si fonda sulla lettura del Provvedimento n. 165110 del 28 agosto 2017 secondo il quale “il condòmino può cedere l’intera detrazione, calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo di imposta dal condominio, per la quota a lui imputabile … e il cessionario può cedere in tutto o in parte il credito di imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.

Secondo gli uffici finanziari, l’utilizzo del termine “cessionario” al singolare farebbe propendere per il fatto che la detrazione debba essere ceduta, in prima battuta, per intero ad un solo soggetto cessionario.

In realtà, tuttavia si sottolinea come la limitazione posta dall’Agenzia delle Entrate sembrerebbe non trovare riscontro con quanto precisato nel più recente Provvedimento n. 100372 del 18 aprile 2019 dove, in caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, in presenza di più soggetti coinvolti nell’esecuzione dei lavori, il credito di imposta è cedibile a ciascun fornitore in base alle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Pertanto, in conclusione, l’orientamento degli uffici finanziari è sostanzialmente diverso:

  • per interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari la prima cessione del credito di imposta potrà essere effettuata nei confronti di una pluralità di soggetti collegati all’intervento;
  • per interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni condominiali, la prima cessione del credito di imposta potrà essere effettuata solo nei confronti di un unico soggetto collegato all’intervento.

Si ricorda inoltre che anche la seconda ed ultima cessione deve avvenire nei confronti di un “soggetto collegato” al rapporto che ha dato origine alle detrazioni.

In particolare, è possibile cedere il credito di imposta (in quanto considerati “soggetti collegati” al rapporto che ha dato origine alla detrazione):

  • ai “fornitori dei beni e servizi” necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  • agli “altri soggetti privati” intendendosi per tali, i soggetti che seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Tra questi rientrano:
  • i condòmini, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali;
  • le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice dei lavori;
  • in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi;
  • i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati;
  • i soci lavoratori dell’impresa subappaltatrice;
  • le società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito;
  • il consulente incaricato di fornire valutazioni tecniche sull’intervento da realizzare.

Diversamente è stato precisato che non può considerarsi “soggetto collegato”:

  • il soggetto legato da vincoli di parentela con il beneficiario della detrazione;
  • la stessa società che ha attribuito ai soci pro quota la detrazione per i lavori effettuati su un’unità immobiliare;
  • la società, non esecutrice dei lavori, della quale il beneficiario della detrazione è anche amministratore e socio;
  • la ditta individuale subappaltatrice dei lavori, della quale il beneficiario della detrazione è anche il titolare.

Referenti

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