Ecobonus - cessione del credito per interventi su singole unità abitative

Definite le modalità operative per la cessione dell’Ecobonus per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su singole unità immobiliari.

Suggerimento n.239/35 del 2 maggio 2019


Come è noto la Legge di Bilancio 2018 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica, non solo limitatamente agli interventi su parti comuni condominiali, ma anche per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari (vedi ns. suggerimento n. 31/4 del 16 gennaio 2018).

Con Provvedimento n. 100372/2019 del 18 aprile 2019) l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri, di seguito illustrati, per la cessione del credito, rendendo così di fatto operativa tale modalità che si propone come strumento incentivante per il recupero degli immobili.

Credito cedibile e ambito soggettivo

Il credito di imposta cedibile corrisponde alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari.

L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito di imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo di imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

Il credito di imposta può essere ceduto in favore:

  • dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. In presenza di diversi fornitori, la detrazione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore;
  • di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione non può essere ceduta alle Pubbliche Amministrazioni;
  • solo per i soggetti che si trovano nella no tax area ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

I cessionari a loro volta hanno la facoltà di cedere in tutto o in parte il credito di imposta.

Adempimenti per la cessione del credito

I soggetti beneficiari dell’Ecobonus per interventi effettuati su singole unità immobiliari devono comunicare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la denominazione ed il codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuato, l’importo complessivo delle spese sostenute, l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l’anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica, la denominazione ed il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l’ammontare del credito ceduto spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre. Inoltre, i contribuenti che si trovano nella no tax area devono dichiarare che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle condizioni di incapienza.

In alternativa la comunicazione può essere inviata utilizzando il modulo allegato al Provvedimento, anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa (in questo ultimo caso il modulo deve essere inviato unitamente a un documento di identità del firmatario).

Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

L’Agenzia delle Entrate renderà visibile nel “Cassetto Fiscale” del cessionario il credito di imposta che gli è stato attribuito, che può utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Con le medesime funzionalità, nell’area riservata del cedente, sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito di imposta da parte del cessionario.

Termine comunicazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2018

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 i dati relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari devono essere comunicati dal 7 maggio al 12 luglio 2019.

Comunicazione cessionari

La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, può essere effettuata a decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Utilizzo del credito di imposta in compensazione

Il credito di imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, deve essere ripartito, in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello verrà scartato. Lo scarto verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi ma non può essere richiesta a rimborso.

Controlli

E’ stabilito che:

  • la mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione di imposta in capo al cedente comporterà il recupero del credito corrispondente nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, comporterà il recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

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Con lo stesso Provvedimento sopra citato, l’Agenzia delle Entrate estende le modalità operative e le procedure stabilite dal precedente Provvedimento n. 165110/2017, che ha dettato le regole per la cessione del credito corrispondente alla detrazione potenziata al 70%- 75% per la riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, anche alla cessione:

  • del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per la riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali nella misura ordinaria pari al 50% o 65%;
  • del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per interventi condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (detrazione cumulata “Ecobonus + Sismabonus).

In tali ipotesi, il Provvedimento del 18 aprile 2019 stabilisce che, per le spese sostenute nel 2018, la comunicazione dell’amministratore del condominio all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 12 luglio 2019, anziché entro il termine ordinario del 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

In ogni caso, anche per le suddette detrazioni resta fermo che il singolo condomino può cedere alternativamente:

  • subito l’intera detrazione calcolata sulla quota a lui imputabile della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione complessiva dei lavori;
  • in ciascun periodo di imposta la detrazione calcolata in base alla quota a lui imputabile delle spese sostenute nello stesso anno dal condominio entro il 31 dicembre anche sotto forma di cessione del credito di imposta ai fornitori.

 

Sotto il profilo procedurale, in linea generale, valgono i seguenti adempimenti già in vigore:

  • il condomino, in sede di delibera condominiale o mediante successiva dichiarazione espressa o entro il 31 dicembre del periodo di riferimento, deve comunicare all’amministratore di condominio i dati dell’avvenuta cessione del credito, l’accettazione del cessionario e deve indicare i dati identificativi e il codice fiscale o partita iva propri e dello stesso cessionario;
  • l’amministratore di condominio deve comunicare entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia della cessione del credito, i dati del cessionario e la sua accettazione del credito ricevuto, nonché l’importo dello stesso spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, nonché consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

 

L’Agenzia delle Entrate a sua volta rende visibile nel cassetto fiscale del cessionario il credito di imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione e rende visibile nel cassetto fiscale del cedente l’accettazione del credito di imposta da parte del cessionario.

In linea generale, per il cessionario il credito di imposta diventa disponibile dal 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il codominio ha sostenuto la spesa e a condizione che il condomino cedente abbia pagato la parte di spesa a lui imputabile non rientrante nella quota ceduta sotto forma di credito di imposta. Da questa data il credito può essere utilizzato in compensazione ovvero ceduto ad un altro soggetto che risulti collegato con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Al riguardo, il Provvedimento sopra citato posticipa, per la cessione dei crediti corrispondenti a tutte le detrazioni commisurate alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019, dal 10 al 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, la data a decorrere dalla quale il credito di imposta diventa disponibile per il cessionario.


Referenti

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