Diagnosi energetica – Chiarimenti ministeriali

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti in materia di diagnosi energetica per le grandi imprese e le imprese energivore.

Suggerimento n.464/122 del 30 ottobre 2015


Facciamo seguito al Suggerimento n. 374/2014 per ricordare alle imprese associate che, come disposto dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs 102/2014, entro il termine del 5 dicembre 2015 le grandi imprese e le imprese energivore devono eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, o da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei loro siti produttivi localizzati sul territorio nazionale.

Per grande impresa si intende l’impresa che occupa almeno 250 persone, oppure l’impresa che, sebbene occupi un numero inferiore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

L’obbligo tuttavia non si applica alle grandi imprese che abbiano adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del D.Lgs n. 102/2014.

Lo stesso obbligo si applica anche alle imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore), cioè le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013.

Per il mancato adempimento dell’obbligo di diagnosi energetica, l’articolo 16, comma 1, del D.Lgs n. 102/2014 ha stabilito una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 e 40.000 euro. Quando la diagnosi energetica non è effettuata, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8, si applica invece una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti in materia di diagnosi energetiche nelle imprese.

Il Ministero precisa meglio la definizione di “sito produttivo” inteso come una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa.

Si considerano siti produttivi anche quelli di natura temporanea, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato (quindi anche i cantieri edili), a condizione che la durata prevista dell’attività sia di almeno 4 anni.

Si evidenzia inoltre la precisazione riguardante l’individuazione dei siti produttivi in cui le imprese c.d. “multisito” (cioè quelle che esplicano la loro attività in più siti produttivi) sono tenute ad effettuare la diagnosi energetica.

Non tutti i siti produttivi infatti sono soggetti all’obbligo di diagnosi energetica: le imprese “multisito” devono effettuarla su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell’impresa e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Nell’Allegato 1 al documento del Ministero è riportata una metodologia elaborata da ENEA per la scelta dei siti su cui effettuare la diagnosi, rispondente ai criteri di proporzionalità e rappresentatività sopra richiamati.


Referenti

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Tags: Energia