Detrazioni IRPEF 50% - "Convivente di fatto"

Il “convivente di fatto” che sostiene le spese per interventi di ristrutturazione edilizia sull’abitazione oggetto della convivenza può beneficiare della detrazione Irpef del 50%, al pari di un familiare.

Importante | Suggerimento n.374/46 del 1° settembre 2016


Come è noto l’agevolazione fiscale del 50% è riconosciuta in favore del proprietario, nudo proprietario, usufruttuario, nonché dell’inquilino e del comodatario in qualità di detentori dell’immobile. La detrazione compete anche al familiare del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché sia convivente e sostenga le spese.

A tale proposito gli uffici finanziari in passato avevano precisato che:

  • per “familiari” si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
  • il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile è costituito dalla condizione di “familiare convivente” e, pertanto, non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato;
  • la convivenza deve sussistere sin dal momento in cui iniziano i lavori.

Pertanto, sulla base di tale orientamento il convivente, non familiare del titolare dell’immobile, poteva usufruire della detrazione Irpef solo se risultava detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato.

Alla luce della recente Legge n. 76/2016 che prevede l’equiparazione delle unioni civili a quelle derivanti dal vincolo matrimoniale e l’estensione alle convivenze di fatto di alcuni diritti spettanti ai coniugi, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 28 luglio 2016, n. 64/E, è intervenuta modificando il precedente orientamento.

A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate, considerata la rilevanza giuridica attribuita dalla Legge 76/2016 alle “coppie di fatto“, ritiene che il requisito della “disponibilità” dell’immobile da parte del convivente, necessaria per la fruibilità della detrazione, risulta insita nella convivenza stessa, senza necessità di un contratto di comodato sottostante.

Pertanto, il convivente di fatto può detrarre le spese effettivamente sostenute sull’abitazione, anche se diversa da quella principale della coppia, purché in essa si esplichi in ogni caso il rapporto di convivenza (analogamente a quanto previsto per i familiari conviventi).

 


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