Detrazione interessi passivi mutuo per ristrutturazione

Il coniuge superstite può usufruire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione dell’abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto a condizione che provveda alla regolarizzazione dell’accollo del mutuo.

Suggerimento n.490/62 del 24 ottobre 2017


Con risoluzione ministeriale del 18 ottobre 2017, n. 129/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di detraibilità degli interessi passivi derivanti da contratti di mutuo stipulati per la ristrutturazione dell’abitazione principale.

In particolare, nella fattispecie in esame, la questione posta dal contribuente che, in seguito alla morte del coniuge cointestatario del finanziamento, provvedeva ad accollarsi per intero il mutuo, riguarda la possibilità di usufruire della detrazione del 19% dell’intera quota degli interessi passivi, analogamente a quanto accade per i contratti di mutuo finalizzati alla costruzione dell’abitazione principale.

Nel rispondere all’interpello l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la detrazione degli interessi passivi è ammessa a condizione che:

  • l’unità immobiliare da costruire sia quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
  • l’immobile diventi abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
  • il contratto di mutuo sia stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
  • i lavori di costruzione siano ultimati entro il termine previsto dal titolo abilitativo, salvo possibilità di proroga;
  • il mutuo sia stipulato nei sei mesi antecedenti all’inizio dei lavori ovvero nei diciotto mesi successivi.

Inoltre, gli uffici finanziari hanno ribadito che, in caso di ristrutturazione edilizia, la detrazione compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale nel quale sia indicato specificatamente che i lavori eseguiti rientrano tra quelli di ristrutturazione edilizia; in carenza di tale indicazione, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di analoga sottoscrizione del responsabile del competente ufficio comunale.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate aveva già in passato chiarito che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo.

Con la risoluzione sopra citata, gli uffici finanziari hanno precisato che, sebbene tale orientamento sia stato fornito con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, per motivi di coerenza e sistematicità, si ritiene che lo stesso principio possa applicarsi anche nel caso in cui il finanziamento sia stato contratto per ristrutturare l’abitazione principale.

Pertanto, nel caso di specie, il contribuente, in qualità di coniuge superstite cointestatario, insieme alla moglie, del mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, avendo provveduto ad accollarsi l’intero mutuo, potrà usufruire della detrazione sul cento per cento dei relativi interessi passivi sostenuti purché ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa.

 

 


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