Detrazione del 75% per eliminazione barriere architettoniche - Beni dell'impresa

La detrazione delle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche compete anche alle imprese per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, siano essi “beni patrimonio”, "beni merce” o “strumentali".

Suggerimento n. 546/67 del 9 settembre 2022


Con Risposta n. 444/2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito ai soggetti beneficiari della detrazione fiscale del 75% in quanto la normativa non individua espressamente l’ambito soggettivo di applicazione ma fa riferimento solo alla tipologia di interventi da realizzare.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria, con la Risposta sopra citata, ha chiarito che proprio perché la norma non pone alcun vincolo di natura soggettiva al riconoscimento del beneficio, l'ambito applicativo dell'agevolazione va inteso in senso ampio.

Pertanto, può fruire del beneficio anche la società proprietaria degli immobili oggetto di intervento anche se tali immobili sono locati. Resta fermo che beneficerà della detrazione il soggetto (proprietario o conduttore) che avrà sostenuto le relative spese.

Si ricorda che la detrazione può essere fruita solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 ed è riconosciuta entro limiti di spesa differenziati a seconda della tipologia di immobile (50.000 euro per le unifamiliari; 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità, per edifici fino a 8 unità; 30.000 euro moltiplicato per il numero di unità, per edifici oltre le 8 unità). È inoltre ribadito che il bonus del 75% si aggiunge alla detrazione già prevista del 50% per gli interventi di eliminazione/abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR 917/ 1986, nonché al Superbonus 110% se effettuati, in tale ultimo caso, come interventi “trainati".


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