Detrazione cumulata Eco+Sismabonus e cessione del credito: chiarimenti ministeriali

Ammessa la cessione del credito derivante dalla detrazione cumulata alla società che fornisce beni e servizi necessari agli interventi, anche se il beneficiario dell’agevolazione ne è amministratore o proprietario; la detrazione cumulata compete solo per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici, anche in presenza di un unico proprietario dell’intero edificio; l’acquirente del credito d’imposta può cederlo sia per intero che parzialmente anche a più soggetti diversi e in tempi diversi: questi i principali chiarimenti ministeriali.

Suggerimento n. 493/71 del 19 giugno 2020


Con le Risposte n. 126/E dell’8 maggio 2020, n. 137/E, n. 138/E, 139/E del 22 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti in materia di detrazione cumulata Eco+Sismabonus e cessione del credito corrispondente alla detrazione:

  • se l'intervento avviene senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, salvo che non dipenda all'adeguamento della normativa antisismica, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente perché l'ampliamento configura una "nuova costruzione";
  • la detrazione cumulata Eco+Sisma bonus, con possibilità di cessione del credito di imposta, compete solo per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici, anche all’unico proprietario dell’intero edificio, all’interno del quale siano ravvisabili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate. Le unità immobiliari devono essere “funzionalmente autonome” (non è così nel caso dell’edificio costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze);
  • è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi Eco+Sismabonus alla società che fornisce gli infissi e le schermature solari, "beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili", a prescindere dalla circostanza che il beneficiario della detrazione ne sia socio e amministratore delegato;
  • la detrazione cumulata Eco+Sismabonus può essere fruita solo se ricorrono tutti i requisiti richiesti per le detrazioni “incisive” da Eco e Sismabonus applicabili alle parti comuni condominiali. Pertanto, così come previsto per gli interventi da Ecobonus, è necessario che gli edifici siano “esistenti”, iscritti al catasto o oggetto di una richiesta di accatastamento e dotati di preesistenti impianti di riscaldamento. Il requisito dell’esistenza è riconosciuto anche gli edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di una categoria di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che possano essere considerati esistenti. Anche in questo caso va provata la presenza, negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica, di un “vecchio” impianto di riscaldamento;
  • in caso di interventi di accorpamento di più unità abitative o di suddivisione, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori;
  • il credito di imposta corrispondente alla detrazione può essere ceduto dall’acquirente del credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone una parte per sé), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), fermo restando che il cessionario (o i cessionari, nel caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originario piano temporale delle rate maturate in capo al cedente. In ogni caso il cessionario (o i diversi cessionari, nel caso di cessioni parziali del credito in favore di soggetti diversi) non potrà cedere ulteriormente il credito a soggetti terzi, essendo complessivamente solo due cessioni.

 

 


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