Decreto Ucraina - Buoni carburante

I datori di lavoro possono erogare ai propri dipendenti buoni carburante esenti sia ai fini fiscali che previdenziali fino all’importo di 200 euro.

Suggerimento n. 372/38 del 24 maggio 2022


La legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione, del Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022), conferma la possibilità per i datori di lavoro di corrispondere ai dipendenti buoni carburante o titoli equivalenti per un importo pari ad euro 200 che, per l’anno 2022, sono esenti sia dal punto di vista fiscale che contributivo (vedi anche ns. Suggerimento n. 226/22 del 29 marzo 2022).

Durante l’iter di conversione del Decreto-Legge sono state apportate alcune modifiche alla versione originale. In particolare, è prevista:

  • l’estensione della misura a tutti i datori di lavoro privati includendo anche gli studi professionali e gli enti non commerciali;
  • l’eliminazione del vincolo della gratuità dell’erogazione.

 

Tale ultima modifica permette alle imprese di corrispondere ai propri dipendenti buoni carburante di ammontare pari ad euro 200 anche in sostituzione dei premi di risultato oggetto di detassazione o di integrare piani di welfare aziendale già attivi.

Resta ferma la facoltà del datore di lavoro di corrispondere o meno i buoni carburante, stabilendo liberamente l’importo degli stessi che, comunque, per l’anno 2022 non dovranno superare il limite massimo di 200 euro per lavoratore per essere considerati esenti da imposizione fiscale e contributiva.

Inoltre, si segnala che secondo la Relazione illustrativa del Provvedimento gli importi, fino a 200 euro, riconosciuti sotto forma di buoni carburante, sono ulteriori rispetto alla vigente soglia di esenzione pari ad euro 258,23 prevista per i compensi in natura. Tuttavia, sul punto, si attendono chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Si tratta di una misura che si aggiunge a quella introdotta recentemente dal c.d. “Decreto Aiuti” che prevede l’erogazione di un’indennità una tantum pari ad euro 200 in favore di lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti (tale disposizione sarà oggetto di apposito suggerimento non appena saranno emanati i chiarimenti INPS).

 


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