Decreto sostegni ter: Bonus edilizi

No alla seconda cessione del credito per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi “ordinari”; i crediti già ceduti al 7 febbraio potranno essere ri-ceduti una sola ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari: queste le principali novità del decreto.

Suggerimento n. 75/14 del 31 gennaio 2022


Il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2022), in corso di conversione in legge, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, introduce importanti modifiche al meccanismo di cessione del credito/sconto in fattura connesso al Superbonus 110% ed agli altri bonus fiscali (Bonus ristrutturazione, Eco-Sismabonus ordinari, Bonus Facciate).

In particolare, l’art.28 del testo, riscrivendo alcuni passaggi dell’art.121, del D.L. 34/2020 e s.m.i., prevede che:

  • il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, diventa cedibile una sola volta ad altri soggetti, comprese banche ed intermediari finanziari; chi acquisterà il credito pertanto potrà utilizzare lo stesso solo in compensazione e non avrà più la possibilità di ulteriore cessione;
  • i crediti d’imposta, già oggetto di precedente cessione alla data del 7 febbraio 2022, possono essere oggetto solo di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • sono nulli tutti i contratti di cessione in violazione delle nuove disposizioni.

 

L’ANCE, pur condividendo l’obiettivo di contrastare le frodi, ritiene che ciò non possa comunque tradursi in una penalizzazione del settore e ha già avviato le più opportune iniziative per consentire, quantomeno, la salvaguardia degli interventi già iniziati e garantire a contribuenti ed operatori un quadro più chiaro delle norme, non soggetto a repentini cambiamenti.


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