Decreto Sostegni - Il nuovo contributo a fondo perduto per imprese e professionisti

Il Decreto Sostegni, di recente approvazione da parte del Governo, contiene alcune importanti novità in tema di indennizzi a imprese e lavoratori autonomi.

Suggerimento n. 246/7 del 25 marzo 2021


Il Decreto Sostegni, approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 19 marzo 2021, ripropone importanti misure di indennizzo a imprese e lavoratori autonomi, per venire incontro alle perduranti e crescenti difficoltà, secondo una disciplina che prescinde da una scelta dei beneficiari in base al codice ATECO.

 

Soggetti beneficiari

È riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o

producono reddito agrario.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 devono considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.

Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Sono esclusi dal contributo:

  • i soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro;
  • i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

 

Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Tale percentuale varia nelle seguenti misure:

  • 60%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a centomila euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi o compensi tra centomila e quattrocentomila euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi o compensi tra quattrocentomila e fino ad un milione di euro;
  • 30%, per i soggetti con ricavi o compensi tra un milione e cinque milioni di euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi o compensi tra cinque e dieci milioni di euro.

 

Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi.

 

In ogni caso, l’importo massimo spettante non può essere superiore a 150.000 euro.

Detto contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A scelta irrevocabile, il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

 

Modalità per la richiesta del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

Con il provvedimento prot. n. 77923 del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni in commento.

Il modello dell’istanza e le istruzioni di compilazione sono consultabili e scaricabili nell’area tematica dedicata ai contributi a fondo perduto presente nel sito internet dell’Agenzia delle entrate. Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

Il contributo spetta nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

 


Referenti

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