Decreto Semplificazioni - Misure fiscali

Introdotte alcune novità in materia fiscale tra cui la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU e l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

Suggerimento n. 458/52 del 28 giugno 2022


Il decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022 “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni) pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.143 del 21 giugno 2022, introduce alcune disposizioni di interesse, approfondite nel dossier in allegato.

Proroga termine per la presentazione della Dichiarazione IMU

Prorogata al 31 dicembre 2022 la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2021. Il termine è ordinariamente previsto al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della dichiarazione d’imposta.

Eliminazione della disciplina delle società in perdita sistematica

Abrogata, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina in materia di società in perdita sistematica (D.L. n. 138/2011) che prevede una disciplina più stringente ai fini IRES, IRAP ed IVA per le società ed enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero per quattro periodi d’imposta e per uno con reddito dichiarato inferiore al minimo.

Imposta di bollo

Aumentata da 250 a 5.000 euro la soglia per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Tale novità sarà in vigore per le fatture emesse dal 1° gennaio 2023, pertanto:

  • se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre);
  • se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore, complessivamente, a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre).

 

Ulteriori misure

  • Viene posticipato il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo semestre (LIPE). La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre deve essere effettuata entro 30 settembre, invece che entro il 16 settembre.
  • In tema di imposta di registro, viene spostato di dieci giorni il termine per la registrazione degli atti in termine fisso. Intervenendo sull’art. 13, commi 1 e 4, e sull’art. 19 del D.P.R. n. 131/1986, la registrazione deve avvenire entro 30 giorni (invece che entro 20 giorni) dalla data dell'atto o se precedente dall'inizio del contratto.
  • L’attestazione di congruità prevista per i contratti a canone concordato, rilasciata dalle organizzazioni della proprietà edilizia o da quelle degli inquilini e necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali modifiche delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo stesso.
  • Per gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (INTRASTAT) viene stabilito che, invece del termine attualmente fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, l'invio telematico possa avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

Referenti

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