Decreto Semplificazioni - Conversione in legge: misure fiscali

Esteso da 18 a 30 mesi il termine per la vendita delle unità immobiliari demolite e ricostruite in chiave antisismica per le quali l’acquirente fruisce del Sismabonus acquisti; stesso termine dei 30 mesi per spostare la residenza nel Comune dove è situata la “prima casa” oggetto di lavori energetici agevolati con il Superbonus 110%: queste le principali novità.

Suggerimento n. 544/77 del 30 agosto 2021


Con Legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, c.d. “Decreto Semplificazioni”, sono confermate le disposizioni in tema di Superbonus già previste dal testo originario.

Oltre alla revisione della disciplina in materia di “stato legittimo” ai fini dell’accesso al Superbonus, oggetto di apposito suggerimento, con riferimento alle disposizioni strettamente fiscali si segnala quanto di seguito: 
- estensione della possibilità di riconoscere il Superbonus 110% per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche come interventi “trainati” al 110%, qualora gli stessi siano trainati non solo da interventi di efficientamento energetico, ma anche dai lavori di riduzione del rischio sismico (l’agevolazione era infatti già consentita, dal 1° gennaio 2021, per i medesimi interventi solo se “trainati” da interventi energetici al 110%);
   
- modifica del calcolo del limite di spesa per i lavori effettuati dai soggetti di cui all’art.119, co.9, lettera d-bis, del D.L. 34/2020, ovvero le Onlus, le Odv e le Aps, a condizione che:
  a) svolgano servizi socio-sanitari e assistenziali;
  b) i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  c) le stesse possiedano immobili in B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme) B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro).
     
In tali casi, il limite di spesa per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile e la superficie media di un’unità abitativa, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
     
- esclusione della decadenza dal Superbonus in caso di violazioni meramente formali relative alle modalità applicative del 110%, a condizione che tali irregolarità od omissioni non pregiudichino le azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria;
   
- modifica dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni “prima casa” nell’ipotesi in cui l’abitazione acquistata sia oggetto di lavori agevolati con il Super Ecobonus 110%. In particolare, viene fissato in 30 mesi (rispetto agli ordinari 18 mesi) dalla data di stipula dell’atto di compravendita, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicata l’abitazione, nell’ipotesi in cui, la stessa, sia oggetto di uno o più interventi volti alla riqualificazione energetica agevolati con l’Ecobonus al 110%;
   
- estensione del termine per la cessione delle unità agevolate con il Sismabonus acquisti, sia nella misura ordinaria che nella misura del 110%. In particolare, viene fissato a 30 mesi (anziché gli attuali 18 mesi), decorrenti dalla data di fine lavori, il termine entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione devono effettuare la cessione delle singole unità immobiliari, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti in chiave antisismica, affinché gli acquirenti possano fruire dell’incentivo. La modifica intervenuta non incide tuttavia sul termine per effettuare il rogito, che rimane comunque fissato al 30 giugno 2022 per il Sismabonus acquisti al 110% ed al 31 dicembre 2021 per quello “ordinario”. La disposizione è, quindi, volta a concedere più tempo alle imprese che già hanno ultimato i lavori da più di 18 mesi, senza incidere sull’avvio di nuove iniziative.
     

Referenti

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